basilico

Membro Attivo
Ciao a tutti, vorrei chiedere un parere su questo argomento.
dove vivo al momento stanno rifacendo il tetto ed il relativo cornicione.
io abito all'ultimo piano e la parte sottostante del cornicione è completamente da rifare in quanto è tutta sfasciata e l'assemblea ha deliberato di fare anche questo lavoro che è condominiale.
Dato che i ponteggi non vengono messi per tutto il perimetro del palazzo chiedo se nel caso in cui gli operai dovessero accedere piu' volte nel mio appartamento per ristrutturare il cornicione io abbia diritto ad un indennizzo da parte del condominio per il disagio subito.

Grazie
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se sei proprietario e hai accettato la modalità di esecuzione dei lavori senza una ponteggiatura completa potrai chiedere il risarcimento di eventuali danni ma non altro. Se sei un inquilino eventuali richieste per il non pacifico godimento del bene locato penso vadano fatte al proprietario.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
L’art. 843 c.c. che regola l’accesso al fondo, recita:
“Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, e’ dovuta un'adeguata indennita’[...].
La legge, dunque, dice che il condòmino è tenuto a dare accesso e passaggio sulla sua proprietà individuale, purché ne sia riconosciuta la necessità.
Per quanto riguardo l'indennità, si ritiene debba essere liquidata solo in caso di danni, poiché l'accesso al fondo, per la esecuzione di un'opera, permette implicitamente che l'accesso sia accompagnato dal deposito di cose strumentali all'esecuzione dell'opera, con il conseguente obbligo del depositante di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello "status quo ante", indennità quindi collegata solo all'ipotesi di danni ulteriori oltre quelli connessi alla semplice occupazione dell'area.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Ma se è possibile un'altra via (vedi ponteggio), non viene meno questo articolo del codice civile???
Infatti, requisito indispensabile affinché la norma trovi applicazione è che vi sia la necessità di dover accedere. L'accesso può certamente essere evitato con particolari ponteggi che non invadano la proprietà privata.
Ad ogni modo, in mancanza di accordo tra le parti, la valutazione della "indispensabilità" dovrà, per forze di cose, essere rimessa ad un giudice che si dovrà esprimere tenendo ben presente i vari interessi in gioco.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Infatti, requisito indispensabile affinché la norma trovi applicazione è che vi sia la necessità di dover accedere. L'accesso può certamente essere evitato con particolari ponteggi che non invadano la proprietà privata.
Ad ogni modo, in mancanza di accordo tra le parti, la valutazione della "indispensabilità" dovrà, per forze di cose, essere rimessa ad un giudice che si dovrà esprimere tenendo ben presente i vari interessi in gioco.
Ottimo, grazie:)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto