carmibol2812

Membro Attivo
Salve, vivo in un appartamento a piano terra e sopra di me c'è un inquilino che produce dei rumori molesti per l'uso di utensili come il flex , sega , martello e altri strumenti che gli cadono continuamente dalle mani.-
Premetto di averlo fatto presente ai proprietari /familiari , dell'inquilino suggerendogli di poter praticare quest' hobby "purtroppo rumoroso" servendosi del proprio garage.
Inevasa la prima richiesta ho dovuto fare capo all'amministratore che più volte ha invitato l' inquilino a cessare questi lavori (confermato dall'attrezzatura posta in balcone che farebbe vergognare un fabbro) e altre lamentele riportate da altri condomini , in quanto si serve di un'area non adibita al parcheggio per la propria bici.
Per farla breve, non l'ho ha proprio preso in considerazione.-
Vorrei avere dei suggerimenti su cosa poter fare per risolvere nei migliori dei modi questa situazione.
Grazie.-
 
J

JERRY48

Ospite
La nozione di disturbo e rumore certo varia in base alla frequenza, intensità e momento della giornata in cui si reca fastidio. Una cosa è ben certa, il disturbatore condominiale è perseguibile penalmente (art. 659, comma 1 del codice penale) nel momento in cui il reato di "disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone" sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli inquilini di tutto il condominio o della maggior parte di esso, anche se la lamentela è denunciata da una o poche persone.
I rumori per essere definiti "molesti" devono comportare un disturbo di una cerchia "indeterminata" di persone e provocare una lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità. Per valutare la tollerabilità del rumore molesto ci si riferisce a parametri sulla sensibilità media delle persone in un determinato ambiente; ai fini giurisprudenziali, è irrilevante l’eventuale assuefazione da parte di altre persone che non abbiano considerato molesti i rumori e non è ritenuto necessario il ricorrere ad una perizia fonometrica, purché il giudice – basandosi su altri elementi probatori – si sia convinto esplicitamente del superamento dei limiti tollerabili.
Il reato non si configura nel caso in cui i rumori arrechino disturbo solo agli occupanti di un appartamento nei quali i rumori sono percepiti mentre gli altri inquilini non li percepiscono. In questo caso si parla di "illecito civile" ed è fonte di risarcimento danni, ma non costituisce violazione penalmente sanzionabile.
Il reato di disturbo è punibile con l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 €.
Pertanto si consiglia di far intervenire più persone possibili che assistano e sentano i rumori, in modo che possano testimoniare, munirsi di un registratore e far intervenire le forze dell'ordine pubblico.
 

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