basty

Membro Storico
Proprietario Casa
ormai in edilizia è difficile aggiungere o inventarsi qualcosa di più. C'è versmente di tutto a livello normativo e c'è anche sempre molto controllo.
Giustissimo: direi che a volte c'è anche troppo..., nel senso che qualche impiegato zelante pretenderebbe a volte da una banale ristrutturazione di un vecchio appartamento, vengano introdotte delle migliorie anche alla accessibilità e visitabilità, trascurando il fatto che l'appartamento si trova al primo piano di una casa sprovvista di ascensore...... Non è che rifacendo impianti, pavimenti, serramenti e magari la suddivisone interna, di colpo anche le scale diventino scale mobili.

Non pensare comunque non apprezzi finalmente una normativa chiara e valida per tutti.

Il problema è proprio questo: avrei esempi quotidiani sottomano dove proprio sulla interpretazione delle norme, la prevalenza dei dettati su altri ecc, trova il sottoscritto ed altri parenti impegolati in differenti contenziosi che si trascinano, con alta probabilità di subire anche le beffe, nel tentativo di veder rispettati i propri diritti nei confronti di costruttori/impresari con le spalle larghe, immanicati con gli enti preposti ecc.

Un esempio:

  1. Il DM 1444/68 prescrive, per nuovi edifici, la distanza minima assoluta di 10 mt tra pareti di edifici antistanti finestrate.
  2. La distanza minima di cui sopra è quindi inderogabile e sovraordinata agli strumenti urbanistici locali (Cass. 15/3/2001 nr. 3771)
Oggi è ancora così? La delega alle regioni ha ribaltato i presupposti, confermati in cassazione? La nuova versione della 380 che dice in proposito?
Può un Piano Regolatore stabilire che le sovraelevazioni non sono nuove costruzioni e quindi non devono rispettare il DM citato?
Come può passare per ristrutturazione una demolizione totale di un vecchio edificio, lasciando un simulacro di muro di 30 cm alto un metro per ricostruire sul filo del vecchio fabbricato, sopraelevando e riducendo persino le distanze rispetto a quelle delle finestre preesistenti?
Potrei aggiungere: si può realizzare una soletta di piano che va a sovrapporsi sulla verticale di un balcone di proprietà di terzi, ed il cui filo verticale sottostà alla falda di colma del tetto del vicino? Il tutto in attesa che ... con calma... un CTU nominato con calma ... venga con un doppiometro e un filo a piombo a constatare la situazione di fatto, che nel frattempo sarà ampiamente peggiorata, ....

Torniamo al tema principale:
Legge nazionale 380
DM vari
Legge regionale
Norme attuative piano regolatore comunale

Chi prevale? Qui ho letto interessanti riferimenti, ma ho constatato conclusioni discordi. Esattamente ciò che avviene nella realtà quotidiana: con la differenza che qui diquisiamo per hobby o per accademia. Nella vita quotidiana gli effetti possono essere pesanti.
 
O

Ollj

Ospite
Ringrazio Daniele per la premura, ma devo essere sincero non è quello che avevo chiesto: ho posto un quesito specifico, a cui ancora non è stata data risposta da chi ritiene che il DPR 380/2001 debba considerarsi vincolante anche quanto all'altezza minima in tema di agibilità.
Ripeto la domanda: in quale norma, contenuta nel Dpr 380/2001, viene rinviato al DM 75/1975 quale disposizione vincolante circa l'altezza minima di 270 cm, sì che in tal modo la stessa possa considerarsi, al pari del DPR 380/2001, norma di principio quanto alla legislazione regionale concorrente?
O si indica tal riferimento normativo, oppure il DM 75/1975 rimane una norma derogabile (in quanto di rango secondario) dalle Regioni a statuto ordinario (quanto alla Regioni a statuto Speciale il problema nemmeno si pone vista la loro assoluta competenza e potere di deroga illimitato).
Posso indicare leggi regionali post 2001 che derogano all'altezza minima di 270 cm anche in aree al di sotto dei 1000 mt; leggi Regionali che hanno lo scopo del recupero dei sottotetti (cosa di enorme interesse per chi postò il quesito); leggi Regionali legittime ed operanti sul territorio, leggi che mai lo Stato ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale per vizio di potere.
Il nostro ordinamento giuridico prevede un sistema ben mirato di gerarchia tra le fonti da cui non si può prescindere; su l'ho spiegato molto bene e lo stesso DPR380/2001 s'inserisce in esso; Comuni, Regioni, Stato tutti hanno le proprie competenze, e su tale piattaforma s'inserisce il rapporto tra fonti: Costituzione, leggi costituzionali, Statuti Regionali con rango constituzionale, leggi ordinarie (statali e/o regionali), regolamenti, ecc.....
Ritorno quindi alla domanda iniziale:
quale norma del DPR 380/2001 indica nel DM 75/1975 la disciplina di riferimento quanto all'agibilità (limite minimo di 270 cm), conferendogli in tal modo carattere di principio cui le leggi regioni ordinarie debbano attenersi?
Saluti.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Ma certo che oggi è ancora così sulle distanze e altezze ma purtroppo quando operi su vecchi fabbricati ante 68 (spesso a 3 metri l'uno dall'altro) non puoi pretenderne il rispetto a meno di non demolire i fabbricati. Purtroppo le regole ci sono ma i fabbricati ante regole o li demolisci o non puoi pretendere di rispettare quelle regole...quindi morale della favola non se ne fa nulla. Immagina di demolire interi condomini solo perché non rispettano tali distanze , secondo te @basty è fattibile?? NO.
 
O

Ollj

Ospite
Nel frattempo ecco una legge regionale, post 2001, in tema di altezza minima del sottotetto.
La L.R. Lazio 13/08/2011, n. 10, con la quale, tra l'altro,sono state rinnovate ed ampliate le disposizioni regionali sul Piano Casa, ha anche introdotto importanti modifiche alla L.R. 16/04/2009, n. 13, recante «Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti».
Viene in primo luogo ampliata la definizione di «sottotetto», in precedenza limitata ai volumi sovrastanti l'ultimo piano, compresi nella sagoma di copertura e non computati come volumi residenziali, ed ora ampliata anche ai «... volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano suscettibili di una divisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime ...».
Quanto alle condizioni per poter realizzare il recupero a fini abitativi, è stato ridotto il requisito dell'altezza media interna netta, che deve ora essere fissata in 2 metri, in luogo del precedente limite fissato a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio e per gli edifici siti in territori montani. Ai fini del raggiungimento dell'altezza minima è inoltre ora consentita anche la sopraelevazione dell'ultimo solaio, a condizione che siano comunque rispettate le altezze previste dai regolamenti edilizi.
Salva diversa interpretazione che potrà essere data con documenti di prassi amministrativa, si segnala infine che la legge sui sottotetti 13/2009, come modificata dalla legge 10/2011, continua ad applicarsi unicamente ai sottotetti esistenti alla data della originaria entrata in vigore (06/05/2009).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Immagina di demolire interi condomini solo perché non rispettano tali distanze , secondo te @basty è fattibile?? NO.
Mi scuso innanzi tutto per l'intromissione con un quesito diverso.

Certo che un edificio preesistente può non rispettare vincoli di distanza stabiliti successivamente: ma io accennavo a sopraelevazioni d un edificio preesistente: è da considerarsi soggetto alle nuove normative o ne è esente?
E se il fabbricato viene demolito, la nuova costruzione dovrà allinearsi alle nuove regole o no?

So la risposta: in genere gli enti locali preferiscono agevolare.....: ma è una interpretazione alquanto di parte, e finora contestata dalla dottrina e giurisprudenza prevalente.

Oggi comunque ci ha pensato pure il decreto del fare:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

Vigente al: 11-3-2015

Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia

Art. 2-bis.
(( (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). ))

((1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento
civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative,
le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
e possono
dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita'
collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali))
.

Chi poco sopra affermava che non c'è più niente da inventarsi in materia edilizia? Ha dimenticato la creatività del legislatore italiano!.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Mi scuso innanzi tutto per l'intromissione con un quesito diverso.

Certo che un edificio preesistente può non rispettare vincoli di distanza stabiliti successivamente: ma io accennavo a sopraelevazioni d un edificio preesistente: è da considerarsi soggetto alle nuove normative o ne è esente?
E se il fabbricato viene demolito, la nuova costruzione dovrà allinearsi alle nuove regole o no?

So la risposta: in genere gli enti locali preferiscono agevolare.....: ma è una interpretazione alquanto di parte, e finora contestata dalla dottrina e giurisprudenza prevalente.

Oggi comunque ci ha pensato pure il decreto del fare:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

Vigente al: 11-3-2015

Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia

Art. 2-bis.
(( (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). ))

((1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento
civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative,
le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
e possono
dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita'
collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali))
.

Chi poco sopra affermava che non c'è più niente da inventarsi in materia edilizia? Ha dimenticato la creatività del legislatore italiano!.
Se tu sopraelevi un edificio esistente (ammesso che sia possibile farlo perché non è detto) devi certamente rispettare le ultime normative.
Recentemente ne ho fatto uno e per fare la sopraelevazione (trattasti di casa unifamiliare) è stato necessario rinforzare la struttura esistente con rinforzo fondazioni (Malta bentonitica pompata dalla Geosec) e rinforzo del solaio esistente con una "caldana" di rinforzi. Questo per adeguare l'edificio Anni 70 alle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Se tu demolisci un vecchio fabbricato dipende cosa permette il PRG in quella zona: se demolizionr con ricostruzione una volta demolito il fabbricato potrai ricostruirli mantenendo le vecchie distsnze e le vecchie cubature (no ampliamenti) senza per forza il vincolo di sagoma (inizialmente la sagoma non doveva cambiare anch'essa quindi anche una finestra uno sporto non poteva essere fatto diversamente dall'esistente). Però è il Comune che lo permette in base ad un dettame del DPR 380/01. Attenzione sulle distsnze c'è da dire che già ora in caso di lottizzazioni le distanze dai cigli possono essere cambiate, ma non pensare di passare dai 5 metri ai 3 metri perché non è così.

Le uniche deroghe sulle distanze che vedo vengono fatte qui da noi a Biella riguardano box auto (possono stare a 3mt dal confine a patto peró che il loro corpo di fabbrica non sia più alto di 4mt al colmo è la superficie utile non sia di 30 mq (box doppio).

Per il resto non esistono deroghe di nessun tipo. Non pensare di poter creare un condominio di 5 o 6 piani anche perché (almeno quello che vedo io) nei paesi costruisci al massimo un edificio alto 6,5 (2 piani con sottotetto non abitabile) nei paesi ed in città costruisci con dei vincoli altrettanto forti su altezze e distanze.

Per intenderci (salvo rari casi nei centri direzionali) i 10 piani non li fai più 5/6 al massimo ormai.

Ovviamente fai degli edifici in città quando ne demolisci uno vecchio.

Credimi non è possibile fare più di tanto, la progettazione è sempre più vincolata ed i parametri (in tutti i sensi) sono sempre più stringenti.
 

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