quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Un'altra casella al mio vissuto. Oggi, abbiamo sepolto il suocero (anni 87) della mia seconda figlia e già mi hanno "chiamato" per un consulto...che giro agli amici di Propit.

Quattro eredi: Moglie, tre figli maschi. Nessun testamento (aveva già DATO in vita...sull'esempio di quiproquo...)...
A parte la pensione e i risparmi in banca o alla posta...Vi sono:

Due alloggi di cui uno di residenza e l'altro in locazione (50 % fra i due coniugi) e una automobile.

I quesiti che vi sottopongo sono:

1) La vedova può subentrare come locatrice nel contratto in automatico oppure è doveroso la comunicazione sia all'Agenzia delle Entrate, sia al locatario che dovrà solo modificare l'intestazione del bonifico
mensile???

2) La presenza degli immobili suggerisce il ricorso al Notaio...è così???

3) Io ho suggerito con prudenza la rinuncia eredità ai tre figli...che potranno rimandare la suddivisione
quando anche la mamma volerà in cielo..e vi chiedo: conviene??? E, nel caso, con quali modalità???
Scritta o verbale???

4) L'automobile era già data in comodato ad uno dei tre figli ed è ancora intestata al decuius e non
sappiamo come muovere per estrapolare dalla massa ereditaria.

Cosa ne dite? Quale consiglio elargire a Quproquo??? Grazie in anticipo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
1) La vedova può subentrare come locatrice nel contratto in automatico oppure è doveroso la comunicazione sia all'Agenzia delle Entrate, sia al locatario che dovrà solo modificare l'intestazione del bonifico mensile?
Bisogna presentare il Mod. RLI all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto, comunicando il subentro degli eredi (e non della sola vedova) avvenuto per legge. Nessuna imposta sarà dovuta. Anche se il canone sarà percepito dalla sola vedova, il reddito da locazione dovrà essere dichiarato pro quota da tutti gli eredi.
2) La presenza degli immobili suggerisce il ricorso al Notaio...è così?
Non è necessario.
3) Io ho suggerito con prudenza la rinuncia eredità ai tre figli...che potranno rimandare la suddivisione quando anche la mamma volerà in cielo..e vi chiedo: conviene??? E, nel caso, con quali modalità??? Scritta o verbale???
Non se ne vede la convenienza. In ogni caso, l'art. 519 c.c. prescrive la dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
4) L'automobile era già data in comodato ad uno dei tre figli ed è ancora intestata al decuius e non sappiamo come muovere per estrapolare dalla massa ereditaria.
Se uno solo degli eredi desidera intestarsi l'autovettura, o se gli eredi vogliono venderla a un terzo, è necessario (all'ACI-PRA):
- prima registrare l'atto di accettazione di eredità intestando l'autovettura a nome di tutti gli eredi;
- poi registrare l'atto di vendita a favore dell'unico erede o del terzo che diventerà unico intestatario.
È possibile presentare un unico atto contenente l'accettazione dell'eredità e la contestuale vendita dell'autovettura a favore di un erede o di un terzo.
Ai fini della dichiarazione di successione, l'autovettura non dovrà esservi inserita, poiché è un bene che non concorre a formare l'attivo ereditario (come tutti gli altri veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico).
 
Ultima modifica:

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Bisogna presentare il Mod. RLI all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto, comunicando il subentro degli eredi (e non della sola vedova) avvenuto per legge. Nessuna imposta sarà dovuta. Anche se il canone sarà percepito dalla sola vedova, il reddito da locazione dovrà essere dichiarato pro quota da tutti gli eredi.
Non è necessario.
Non se ne vede la convenienza. In ogni caso, l'art. 519 c.c. prescrive la dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

Se uno solo degli eredi desidera intestarsi l'autovettura, o se gli eredi vogliono venderla a un terzo, è necessario (all'ACI-PRA):
- prima registrare l'atto di accettazione di eredità intestando l'autovettura a nome di tutti gli eredi;
- poi registrare l'atto di vendita a favore dell'unico erede o del terzo che diventerà unico intestatario.
È possibile presentare un unico atto contenente l'accettazione dell'eredità e la contestuale vendita dell'autovettura a favore di un erede o di un terzo.
Ai fini della dichiarazione di successione, l'autovettura non dovrà esservi inserita, poiché è un bene che non concorre a formare l'attivo ereditario (come tutti gli altri veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico).
Grazie tante Nemesis. Il quarto punto è molto interessante perchè si eliminerebbe uno dei problemi.
sono perplesso sugli altri punti e vorrei poter confrontare i punti negativi e positivi della rinuncia
oppure della accettazione.
A) La rinuncia da parte dei tre figli dovrebbe comportare:
1) solo la madre subentrerebbe nel contratto locativo
2) anche l'automobile potrebbe restare nella sua titolarità
3) Idem per il 50% dei due alloggi,stante la metà già in partenza...
4) Idem per i risparmi monetari...
B) Accettazione dell'eredità di tutte le quattro parti: ( i punti come sopra):
1) contratto locativo: la metà + la percentuale di legge alla vedova...il saldo un terzo cadauno...
2) automobile: idem c.s. oppure la tua soluzione;
3) E' il punto più critico: alla madre vedova rimarrebbe il 50% + la sua quota legittima sul 50% ed ai tre fratelli un terzo del saldo netto. Come potrà essere gestita la gestione sia reddituale, sia fiscale??? Se uno
dei tre vorrà vendere la sua parte a che tipo di confusione andremmo incontro? Uno dei due alloggi
resta nella piena disponibilità usuaria della madre vedova...Su entrambi potrà abbattersi la scure dell'IMU e di altre imposte col risultato di appesantire a ciascuno dei tre fratelli la propria gestione reddituale e fiscale.
4) E' il punto non critico...stante la faciltà della spartizione monetaria...
./.
A lume di naso si dovrebbe optare per la rinuncia (A)...ma tu hai accennato che non sarebbe necessario
perchè??? La situazione è quasi identica alla mia vedovanza. Quando morì mia moglie rimase tutto nelle mie mani e le mie figlie non hanno avuto preoccupazioni gestionali nè fiscali. Questo ha assicurato
l'unità della famiglia e delle due sorelle. Quando me ne andrò insalutato ospite cadrà in successione solo l'alloggetto della montagna e i pochi spiccioli oltre il funerale. qpq.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se uno dei tre vorrà vendere la sua parte...
La potrà vendere. Se volesse venderla a un estraneo (se trovasse qualcuno disposto ad acquistarla), gli altri due coeredi avranno il diritto di prelazione.
Uno dei due alloggi resta nella piena disponibilità usuaria della madre vedova...Su entrambi potrà abbattersi la scure dell'IMU e di altre imposte
No. Sull'abitazione principale della vedova, sulla quale ha il diritto di abitazione (non ne è "usuaria"), non si applica l'IMU, salvo che sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. La vedova è l'unico soggetto passivo d'imposta (come se ne fosse proprietaria al 100%) sia ai fini dell'IRPEF, sia ai fini dell'IMU e sia ai fini della TASI. Pertanto gli altri coeredi non dovranno dichiararla nella propria dichiarazione dei redditi e non dovranno pagare le relative imposte.
 
Ultima modifica:

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
La potrà vendere. Se volesse venderla a un estraneo (se trovasse qualcuno disposto ad acquistarla), gli altri due coeredi avranno il diritto di prelazione.
No. Sull'abitazione principale della vedova, sulla quale ha il diritto di abitazione (non ne è "usuaria"), non si applica l'IMU, salvo che sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. La vedova è l'unico soggetto passivo d'imposta (come se ne fosse proprietaria al 100%) sia ai fini dell'IRPEF, sia ai fini dell'IMU e sia ai fini della TASI. Pertanto gli altri coeredi non dovranno dichiararla nella propria dichiarazione dei redditi e non dovranno pagare le relative imposte.
Grazie. Risolto il problema sulla prima casa di residenza puntiamo l'attenzione sul secondo alloggio in locazione. In caso di rinuncia la vedova potrà gestire al 100% le entrate (i canoni) e le uscite...mentre in caso contrario i tre figli dovranno gestire,diventati comproprietari, i due terzi del 50% dei canoni ( su un canone di 6000 euro anno alla madre resterebbero 4000 euro e ai tre figli 2000...cadauno
666,66 da aggiungere all'IRPEF...Nel conteggio mensile di 500 euro canone il locatario dovrebbe (?) districarsi con i seguenti bonifici: 333,33 alla vedova, euro 55,55 per ciascuno dei tre figli...Se fosse così si potrebbe capire l'imbarazzo della scelta...Quindi, almeno per il problema seconda casa in locazione, resta insoluto se rinunciare o accettare da parte dei tre fratelli...O quale la scelta meno
spinosa...su cui non ti sei espresso. Di nuovo grazie. qpq.
 
O

Ollj

Ospite
La potrà vendere. Se volesse venderla a un estraneo (se trovasse qualcuno disposto ad acquistarla), gli altri due coeredi avranno il diritto di prelazione.
Non sempre. tal diritto di prelazione è inesistente nel caso di l'alienazione dei diritti spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario (salvo non si dimostri inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione)
 
O

Ollj

Ospite
La prelazione opera unicamente nell'ipotesi di cessione della quota ereditaria, intesa come porzione dei beni (o anche dell'unico bene ereditario).
La lettera della norma è chiara: il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa (e ciò non ricorre quando l'alienazione della quota è relativa soltanto ad alcuni dei beni facenti parte della comunione e salvo non si dimostri la volontà d'inserire l'acquirente nella gestione della comunione).
Veda Cassazione 737/2012
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
La prelazione opera unicamente nell'ipotesi di cessione della quota ereditaria, intesa come porzione dei beni (o anche dell'unico bene ereditario).
La lettera della norma è chiara: il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa (e ciò non ricorre quando l'alienazione della quota è relativa soltanto ad alcuni dei beni facenti parte della comunione e salvo non si dimostri la volontà d'inserire l'acquirente nella gestione della comunione).
Veda Cassazione 737/2012
Grazie..Anche se non era questo il punto principale dei miei quesiti fra cui il
maggiore: Rinuncia dei tre fratelli, favorendo la madre...unica erede...Oppure
accettazione sic et sempliciter dell'eredità...??? Grazie a chi dei grandi notisti di
Propit voglia esprimere un gradito parere. Quiproquo.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
gli altri due coeredi avranno il diritto di prelazione.
Ti è sfuggito che anche la vedova ha il diritto di prelazione.
Aggiungerei un piccolo problema da non sottovalutare. Se i figli accettano l'eredità alla loro dipartita subentreranno i legittimari o secondo trestamento. Nel caso qualcuno dei figli rinunciasse e venisse a mancare, alla morte della madre l'eredità andrebbe ai figli, escludendo la moglie.
 

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