Gianco

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Il problema principale è che nel progetto la casetta risulta a 6 metri dalla rete dei vicini di terreno(trattasi di un terreno diviso tra gli eredi),nella realta', invece,il fabbricato risulta essere attaccato al terreno vicino (una ventina di centimetri) senza il rispetto di distanza tra la rete di recinzione e la casetta.
Occorre sapere se il fabbricato è stato edificato prima della divisione del terreno dal dante causa. Se così fosse il confine attuale concordato dovrebbe essere una nuova dividente che prescinde dalla distanza del fabbricato dal confine ivi ubicato "per destinazione del padre di famiglia". Certamente, considarato il confine antecedente il fabbricato deve rispettare le distanze minime previste nel progetto.
 

Gianco

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nella realta',invece,il fabbricato risulta essere attaccato al terreno vicino (una ventina di centimetri) senza il rispetto di distanza tra la rete di recinzione e la casetta.
Il fabbricato comunque deve quantomeno rispettare le distanze previste nel codice civile. Pertanto i 20 cm devono essere annullati o spostando la recinzione o coprendo l'intercapedine. Eventuali accordi sulla distanza del fabbricato dal confine devono essere concordati fra i proprietari confinanti e copia autentica dell'accordo deve essere depositata nella pratica edilizia.
 

sostanza

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grazie per la risposta...ho letto qualche giorno fa l'atto del notaio circa il terreno.Fu donato in parti dal genitore ma
purtroppo credo che la donazione sia datata prima della concessione edilizia.
 

sostanza

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ma mi chiedo,da ignorante in materia......che senso ha,trattandosi di zone agricole non urbanizzate.... levare 10 metri di distanza(o quanto sono) x 25 di larghezza(250 mq) ad una parte di terreno per agricoltura? quella fetta di terreno(circa il 10 per 100) sarebbe difficile renderla operativa per lo specifico di quella zona...per come è realizzato il frutteto.Non contano queste cose? siamo d'accordo che il realizzato è diverso dal progetto ma è anche vero che le baracche per gli attrezzi si sono sempre costruite ai confini dei terreni proprio per non intralciare l'opera principale cioe' la coltivazione.
 

Daniele 78

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ma mi chiedo,da ignorante in materia......che senso ha,trattandosi di zone agricole non urbanizzate.... levare 10 metri di distanza(o quanto sono) x 25 di larghezza(250 mq) ad una parte di terreno per agricoltura? quella fetta di terreno(circa il 10 per 100) sarebbe difficile renderla operativa per lo specifico di quella zona...per come è realizzato il frutteto.Non contano queste cose? siamo d'accordo che il realizzato è diverso dal progetto ma è anche vero che le baracche per gli attrezzi si sono sempre costruite ai confini dei terreni proprio per non intralciare l'opera principale cioe' la coltivazione.
Sono le distanze imposte dal D.M 1444/68: Bosetti & Gatti - d.m. n. 1444 del 1968. Dopo questa data le distanze tra i fabbricati (costruiti dopo tale data) non seguono più quelle del codice civile ma sono adeguate a tale.

Il permesso di costruire del 1994 che citavi per forza non poteva non seguire questa normativa altrimenti non sarebbe stato rilasciato dal comune
Il problema è stato (stupidamente anche) avere una concessione in mano e fare un abuso edilizio non rispettandola.
 

sostanza

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Proprietario Casa
Sono le distanze imposte dal D.M 1444/68: Bosetti & Gatti - d.m. n. 1444 del 1968. Dopo questa data le distanze tra i fabbricati (costruiti dopo tale data) non seguono più quelle del codice civile ma sono adeguate a tale.

Il permesso di costruire del 1994 che citavi per forza non poteva non seguire questa normativa altrimenti non sarebbe stato rilasciato dal comune
Il problema è stato (stupidamente anche) avere una concessione in mano e fare un abuso edilizio non rispettandola.

grazie,
come darti torto?? :)
 

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