aldof

Membro Junior
Proprietario Casa
Vivo in un condominio che fa parte di un super condominio di 5 palazzi. L'amministratore che ci segue sin dagli anni 80 e che ha sempre dimostrato serietà, puntualità e correttezza, viene ora contestato da una piccola parte di condomini ( 7/8 su 260 ) in quanto egli non ha effettuato o soltanto in parte i corsi di aggiornamento previsti. Inoltre per motivi di grosso impegno il consuntivo ci è stato sottoposto in assemblea con un anno di ritardo. Sulla scorta di queste mancanze la minoranza suddetta di condomini ritiene di poter immediatamente " licenziare " ovvero revocare l'amministratore.
E' possibile ovvero è sufficiente un esiguo numero di condomini dar corso alla revoca ?
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
E' possibile ovvero è sufficiente un esiguo numero di condomini dar corso alla revoca ?
Ex art. 1129, comma 11 c.c. la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (e cioè sempre con la maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'art. 1136 c.c.: con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Pertanto, se il regolamento nulla prevedesse a riguardo, i contestatori, per ottenere la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea, necessariamente dovrebbero complessivamente essere titolari di almeno 500/1000. Tale condizione (che già appare improbabile), non è però sufficiente, poiché i 7/8 contestatori dovrebbero essere anche maggioranza degli intervenuti.
Considerato che per la regolare costituzione dell'assemblea in seconda convocazione (il quorum costitutivo in prima convocazione sarebbe maggiore) è necessario l'intervento di almeno 87 condomini (1/3 di 260), la revoca da parte dell'assemblea appare impossibile.
La revoca può tuttavia essere disposta anche dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino:
- nel caso dall'art. 1131, comma 4 c.c.;
- se non rende il conto della gestione;
- in caso di gravi irregolarità.
L'art. 1129, comma 12 c.c. indica (ma è elenco non esaustivo) i casi che costituiscono gravi irregolarità.
 
Ultima modifica:

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
L'amministratore non ha convocato l'assemblea entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio condominiale: questo è motivo di revoca da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condòmino. O no?
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Se al momento delle votazioni la maggioranza in assemblea vota a favore dell'amministratore nessuna revoca è ammissibile per quanto sopra citato
 

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