Giuseppe1975

Membro Attivo
Proprietario Casa
La circolare n. 2 del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce quali sono i lavori che rientrano nel bonus facciate e chiarisce inoltre quali lavorazioni rientrano e come deve essere gestiti gli adempimenti.
La stessa circolare parla di lavori su parti comuni di edificio ma non fa accenno alcuno ai condominio minimo e non richiama la circolare 7E del 04/2018 che chiarisce invece dal punto di vista dei pagamenti come si devono comportare i condomini minimi.
Secondo voi la circolare appena menzionata 7E che cita : “ Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale
.”

è applicabile anche ai lavori rientranti nel bonus facciate?
grazie
 

Daniele 78

Membro Storico
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La circolare n. 2 del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce quali sono i lavori che rientrano nel bonus facciate e chiarisce inoltre quali lavorazioni rientrano e come deve essere gestiti gli adempimenti.
La stessa circolare parla di lavori su parti comuni di edificio ma non fa accenno alcuno ai condominio minimo e non richiama la circolare 7E del 04/2018 che chiarisce invece dal punto di vista dei pagamenti come si devono comportare i condomini minimi.
Secondo voi la circolare appena menzionata 7E che cita : “ Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale
.”

è applicabile anche ai lavori rientranti nel bonus facciate?
grazie
Fai molta attenzione a questo “bonus” perché nasconde insidie, vedi lavori di semplice pulitura e tinteggiatura, occhio a rifare gli intonaci e superare il 10% della superficie disperdente (con una facciata è facile superarlo tale limite) e si ricade nella riqualificazione energetica. Per il resto i meccanismi per usufruire delle agevolazioni solo gli stessi degli Ecobonus: Guida bonus balconi
 

Giuseppe1975

Membro Attivo
Proprietario Casa
Fai molta attenzione a questo “bonus” perché nasconde insidie, vedi lavori di semplice pulitura e tinteggiatura, occhio a rifare gli intonaci e superare il 10% della superficie disperdente (con una facciata è facile superarlo tale limite) e si ricade nella riqualificazione energetica. Per il resto i meccanismi per usufruire delle agevolazioni solo gli stessi degli Ecobonus: Guida bonus balconi

noi dobbiamo fare solamente i lavori che riguardano i frontalini i gocciolatoi dei balconi e parapetti e cornicioni del terrazzo, il tutto di un solo prospetto su tre, non credo di arrivare in nessun modo al 10% di tutta la superficie lorda (compresa le finestre) disperdente.

vorrei capire se posso procedere come dice la circolare 7E del 04/2018 per i pagamenti essendo condominio minimo.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
noi dobbiamo fare solamente i lavori che riguardano i frontalini i gocciolatoi dei balconi e parapetti e cornicioni del terrazzo, il tutto di un solo prospetto su tre, non credo di arrivare in nessun modo al 10% di tutta la superficie lorda (compresa le finestre) disperdente.

vorrei capire se posso procedere come dice la circolare 7E del 04/2018 per i pagamenti essendo condominio minimo.
Ok, Bene tieni conto che SOLO le facciate visibili da facciata pubblica vi ricadono non le altre, per il resto troverai tutto ciò che cerchi nella guida che ti ho postato!
 

Giuseppe1975

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ok, Bene tieni conto che SOLO le facciate visibili da facciata pubblica vi ricadono non le altre, per il resto troverai tutto ciò che cerchi nella guida che ti ho postato!

Ok bene cosa ? concordi che i lavori da me indicati non possano superare il 10 % dell'intera superficie, confermato il fatto che tutti e tre i lati sono visibili da strada pubblica ? Oppure OK alla mia domanda "posso procedere come dice la circolare 7E del 04/2018 per i pagamenti essendo condominio minimo ?"
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Ok bene cosa ? concordi che i lavori da me indicati non possano superare il 10 % dell'intera superficie, confermato il fatto che tutti e tre i lati sono visibili da strada pubblica ? Oppure OK alla mia domanda "posso procedere come dice la circolare 7E del 04/2018 per i pagamenti essendo condominio minimo ?"
Ok bene cosa ? concordi che i lavori da me indicati non possano superare il 10 % dell'intera superficie, confermato il fatto che tutti e tre i lati sono visibili da strada pubblica ? Oppure OK alla mia domanda "posso procedere come dice la circolare 7E del 04/2018 per i pagamenti essendo condominio minimo ?"
Ok bene cosa ? concordi che i lavori da me indicati non possano superare il 10 % dell'intera superficie, confermato il fatto che tutti e tre i lati sono visibili da strada pubblica ? Oppure OK alla mia domanda "posso procedere come dice la circolare 7E del 04/2018 per i pagamenti essendo condominio minimo ?"
Sopra mi pare di averti scritto di leggere la Guida ma non per altro, perché ti spiega anche come effettuare i pagamenti! Aggiungo che da pag.10 a 12 lo scrivono. Saluti!
 
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Giuseppe1975

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sopra mi pare di averti scritto di leggere la Guida ma non per altro, perché ti spiega anche come effettuare i pagamenti! Aggiungo che da pag.10 a 12 lo scrivono. Saluti!
La guida è la prima cosa che ho letto dopo essermi letto direttamente la circolare n.2/2020, per questo sono venuto sul forum a chiedere un aiuto interpretativo.
La guita sul bonus facciate cita:
"Interventi su parti comuni di edifici condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli
adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere
effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del
condominio.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in

dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti

comuni.
Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento
delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e
attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla
eventualmente agli uffici che la richiedono."


Ma di fatto è una indicazione generica che dice si che può adempiere un condomine, ma non dice in che termini.

le spiegazioni della guida sul recupero del patrimonio edilizio invece cita:

"CONDOMINI MINIMI Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che: il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)  in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. ndr vedi circ 7E del 04/2018 pag 221"

Ribadisco la mia domanda: essendo noi un condominio minimo, può pagare un condomine per tutti gli altri, e successivamente questi ultimi indicheranno nella propria dichiarazione il codice fiscale del condomine che ha effettuato il pagamento ?

Saluti
 
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alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ribadisco la mia domanda: essendo noi un condominio minimo, può pagare un condomine per tutti gli altri, e successivamente questi ultimi indicheranno nella propria dichiarazione il codice fiscale del condomine che ha effettuato il pagamento ?
Ma è chiaro che possa, anzi un condomino deve pagare per tutti in assenza di un amministratore.
Basta mettersi d'accordo e dargli la delega. Fallo tu visto che ti interessi della questione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ribadisco la mia domanda: essendo noi un condominio minimo, può pagare un condomine per tutti gli altri, e successivamente questi ultimi indicheranno nella propria dichiarazione il codice fiscale del condomine che ha effettuato il pagamento ?
Ritengo anch'io di si, ma per curiosità, non hai spiegato di che condominio si tratta. Minimo perchè meno di 8 proprietari? O è una comunione proprietaria? (cioè non condominio), O il problema è la mancanza di codice fiscale?

Alcuni "puristi" hanno delle riserve sulla validità "urbi et orbi" di una circolare (documento di prassi), non impegnativa nemmeno per gli uffici: questi suggeriscono di chiedere alla Agenzia delle Entrate la assegnazione del CF: il condomino richiedente si qualificherebbe come delegato del condominio-referente (presumo necessario un verbale condominiale). Le fatture sarebbero quindi regolarmente intestate al condominio con relativo Codice fiscale.

Se ricordo la circolare, il condomino facente funzioni non ha poi l'obbligo di trasmettere alla Agenzia delle Entrate la spesa sostenuta ed il relativo riparto. Non so se debba però riportare la cosa in qualche quadro AC.
 

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