Francesco Brunetti

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Se c'è un primo testamento in cui si assegnano dei gioielli ad una figlia, poi c'è un secondo in cui si assegnano li stessi gioielli ad un'altra figlia (entrambi validi). Poi viene ritrovata una fotocopia, datata successiva al secondo in cui a mano viene scritto da una grafia riconducibile alla de cuius "confermo le mie volontà del primo testamento" e tale frase viene scritta su una fotocopia del primo.
Ha validità? perché normalmente la fotocopia non ha valore ma essendo l'originale della fotocopia anch'esso allegato al testamento potrebbe avere valore?
Il Notaio che pubblica la fotocopia compie un illecito? civile o penale?
 
Il testamento olografo deve essere in originale, le fotocopie rendono impossibile una perizia calligrafa e quindi non sono neanche da prendere in considerazione.
Accetteresti la fotocopia di un assegno circolare? Un testamento a tuo favore, è come un assegno circolare: trattalo allo stesso modo.
Il notaio che pubblica un testamento di cui è disponibile solo la fotocopia, a mio avviso compie un illecito civile.
 
La fotocopia, perciò, pur riproducendo il testamento non può essere ricondotta direttamente all'esistenza dell'originale e non può essere utilizzata come prova

FONTE: La fotocopia di un testamento può valere come documento ufficiale?

Risponde il Notaio Vera Tagliaferri, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Editore

Potendo il testamento olografo, come si desume dall' art. 684 c.c., essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità, basta a legittimare la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria originale esisteva ancora al momento dell'apertura della successione, e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca. La fotocopia, perciò, pur riproducendo il testamento non può essere ricondotta direttamente all'esistenza dell'originale e non può essere utilizzata come prova.
La sua fotocopia non rappresenta nemmeno un “testamento” da pubblicare e come tale non può ritenersi oggetto plausibile di un verbale notarile di pubblicazione. Si tratta di un testamento ‘inesistente’ o di un non-testamento mancante di quel quid minimo necessario a qualificarlo quale negozio testamentario e quindi, per questo stesso motivo, non suscettibile nemmeno di conferma ex art. 590 c.c., poiché non è dato sapere se la mancanza dell'originale è dovuta a smarrimento o a revoca mediante distruzione.

La persona in possesso di detta fotocopia potrebbe richiedere al notaio il deposito di un “documento” in cui essa attesti, sotto la propria responsabilità, che in fotocopia sono riprodotte le disposizioni contenute nella scheda testamentaria, della cui efficacia e validità potrà essere chiamata a pronunciarsi l’autorità giudiziaria; circostanza possibile solo laddove una siffatta verbalizzazione di fatto risulti avvenuta.
 
Poi viene ritrovata una fotocopia, datata successiva al secondo in cui a mano viene scritto da una grafia riconducibile alla de cuius "confermo le mie volontà del primo testamento"

Il documento che conferma la volontà del primo testamento, NON E' VALIDO, perché E' UNA FOTOCOPIA. Lo hai scritto tu, e io ti ho dato conferma (con citazione della fonte) che le fotocopie non valgono per fornire alcun tipo di disposizione.
 
Però in questo caso, l'originale è stato pubblicato come primo testamento e dunque non è stato distrutto.

Se il secondo testamento reca data anteriore al primo (non è detto che abbiano data differente), vale il secondo testamento.
Il terzo documento, essendo una fotocopia, va bene solo in bagno dopo aver espletato le meno nobili eppur necessarie funzioni intestinali.
 
L'unico dubbio può sorgere se entrambi i testamenti hanno pari data. In questo caso, le due figlie faranno a metà, perché non si riesce a stabilire chi fosse la figlia prediletta.
 
Il documento che conferma la volontà del primo testamento, NON E' VALIDO, perché E' UNA FOTOCOPIA. Lo hai scritto tu, e io ti ho dato conferma (con citazione della fonte) che le fotocopie non valgono per fornire alcun tipo di disposizione.
Se leggo bene quello che hai postato dice che non si può risalire sulle reali volontà del testatore. Però nel caso in cui ci sia anche l'originale si potrebbe chiaramente risalire, non trovi?
 
essendo l'originale della fotocopia anch'esso allegato al testamento potrebbe avere valore?

Se l'originale della fotocopia è ALLEGATO al testamento pubblicato, in pratica è come se il notaio avesse pubblicato l'originale, se ha messo agli atti sia l'originale che la fotocopia.

Se invece ha messo agli atti solo la fotocopia, non vale.
 

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