fedem39

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Proprietario Casa
Salve a tutti sono nuovo nel forum ,

Avrei una semplice domanda ma per un grande problema , a dicembre si venderà casa di mia madre in comproprietà con mio zio , anche se la cifra è davvero esigua andrà tramite bonifico a far superare il limite fissato dalI' INPS di €14.005,94 annui per i coniugati per l'erogazione dell'assegno sociale di mia madre .

Ho già contattato il CAF/patronato e letto diverse testimonianze in rete per cui anche se in teoria il ricavato della vendita non dovrebbe essere calcolato , a l'INPS non importa e lo calcola a tutti gli effetti come reddito percepito e quindi andrà a togliere ( anche se è solo per un anno ) l'assegno sociale a mia madre , sperando anche che non rivoglia indietro anche le mensilità già erogate tramite i loro calcoli e parametri interni ( è già successo anche questo )

Chiedo quindi se in fase di vendita dal notaio sia possibile ricevere il bonifico della vendita a mio nome (figlio) o in alternativa se l'acquirente possa effettuare il bonifico interamente a nome di mio zio e poi lui in un secondo momento accreditare a me la somma corrispondente .

Scusate la mia inesperienza in merito , ma capite che l'importo dell'assegno sociale sia fondamentale nella nostra situazione .

Spero rispondiate alla domanda

Cordiali saluti
 
si venderà casa di mia madre in comproprietà con mio zio , anche se la cifra è davvero esigua andrà tramite bonifico a far superare il limite fissato dalI' INPS
Per l'assegno sociale contano i redditi effettivamente percepiti, non il denaro in banca, se questo non genera un reddito.
Quindi il ricavato della vendita non costituisce reddito. Lo saranno, eventualmente, i soli interessi maturati su un conto bancario remunerato sul quale quella somma sarà versata.
 
Per l'assegno sociale contano i redditi effettivamente percepiti, non il denaro in banca, se questo non genera un reddito.
Quindi il ricavato della vendita non costituisce reddito. Lo saranno, eventualmente, i soli interessi maturati su un conto bancario remunerato sul quale quella somma sarà versata.
E' esattamente così che dovrebbe essere , ho letto anche una sentenza della cassazione in merito , ma come ho già scritto l'INPS non ne tiene conto e calcola il ricavato della vendita come reddito effettivo , come mi ha anche confermato il CAF , hanno loro il coltello dalla parte del manico,

per questo ho fatto questa domanda


Mi sto continuando ad informare . ma tutti hanno idee vaghe , ho letto che forse è possibile fare una "procura notarile" nota come procura speciale a vendere con cui sostituirei mia madre nella vendita così potendo incassare io stesso la somma ma anche qui non è chiaro se è sololamente a titolo nominativo (cioè che ne faccio solamente le veci e firmo il contratto ma comunque è menzionato il suo iban nella vendita) o se effettivamente posso disporre bonifico a mio nome ..... Forse parlare con il notaio della controparte sarebbe una buona idea
 
signor nemesis , no cosa ?

no non posso effettuare la procura notarile a mio nome oppure

no , puoi anche farla ma sarebbe inutile perchè il bonifico andrebbe comunque a nome di mia madre essendo lei la proprietaria se non cambiando le cose attraverso una successione/donazione dell'immobile ?
Ti sta dicendo che i soldi incassati per la vendita della casa non costituiscono “reddito”, e quindi non contano per l’assegno sociale.
Di conseguenza, le tue preoccupazioni sono inutili.
 
Ho già contattato il CAF/patronato e letto diverse testimonianze in rete
Considerata la comprovata conoscenza di @Nemesis , il CAF si sbaglia e le testimonianze in rete, se veritiere, testimoniano solo l'abuso dell'INPS.

Se vuoi piantare una grana all'INPS, fallo tramite un avvocato (pima però aspetta che realmente l' INPS agisca togliendo l'assegno a tua madre).

Se invece vuoi aggirare il problema, tua madre può farsi pagare un 50% nell'anno in corso, e un 50% l'anno prossimo. Magari in questo modo l'importo annuale non supera il minimo per mantenere l'assegno.
 
Ultima modifica:
anche se in teoria il ricavato della vendita non dovrebbe essere calcolato , a l'INPS non importa e lo calcola a tutti gli effetti come reddito percepito


L’INPS, a quanto trovo, ha espresso la sua posizione al riguardo nel messaggio n. 4244 dell’8.11.2017.

4. Entrate conseguenti a vendita di immobili

L’allegato 1 alla circolare 195/2015 (come sostituito dal msg 4023/2016), alla voce “rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s. m. e i.” riporta, tra i redditi da computare ai fini del riconoscimento della prestazione, gli “altri redditi non assoggettabili all’IRPEF”.

Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all’assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di “qualsiasi natura” (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno a cui il reddito si riferisce.

In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”.

Ne consegue, a titolo di esempio, che, in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di una unità immobiliare, la sede non dovrà computare la sola plusvalenza di cui all’art. 67 comma 1, lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi (che è assoggettabile a IRPEF come “reddito diverso”), ma dovrà inserire nel calcolo l’intero ricavato nell’anno di riferimento.

 

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