giareti

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Buonasera, sono di nuovo a chiedervi un parere.
Ho sottoscritto un contratto con ruolo di Garante, visto che il conduttore non aveva un contratto a tempo indeterminato.
Quando il conduttore è stato assunto a TI, ho richiesto al locatore di essere liberato dal ruolo di garante, tramite il documento che allego.
Vorrei sapere da voi se l'accettazione tramite timbro per accettazione del locatore può essere sufficiente ed opponibile in caso di future controversie.

Grazie a tutti.

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Ho sottoscritto un contratto con ruolo di Garante, visto che il conduttore non aveva un contratto a tempo indeterminato.
ma tu garantivi il pagamento dell'affitto non l'incertezza della lavoro. Un inquilino può avere un lavoro a tempo indeterminato e comunque non pagare l'affitto per varie ragioni.
Per me tu sarai garante fino alla fine del contratto di locazione.
 
Non è chiaro se nel contratto di locazione è prevista la figura di un garante o l'impegno di un fideiussore.
E se esiste una clausola risolutiva espressa relativa alla garanzia del terzo, di cui il locatore si può avvalere.
E' un argomento complesso, che avevamo trattato in questa discussione:
 
se l'accettazione tramite timbro per accettazione del locatore può essere sufficiente ed opponibile in caso di future controversie
A mio parere la tua lettera non serve a nulla, perchè, a meno che la conduttrice non sia d'accordo a registrare una variazione delle condizioni non economiche del contratto, tu resti comunque garante del corretto pagamento del canone e degli oneri accessori previsti dal contratto.
 
Sia con la fideiussione che con i contratti autonomi di garanzia- un soggetto si obbliga personalmente e con tutti i suoi beni nei confronti del creditore altrui, così garantendo l’adempimento della prestazione dovutagli.
Nella fideiussione vi è un accentuato rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella principale, mentre il contratto autonomo di garanzia si connota, appunto, per la mancanza di accessorietà e per la totale autonomia rispetto al rapporto principale.
Nella fideiussione la funzione del contratto è satisfattoria, poiché lo scopo è quello di consentire l’esatto adempimento dell’obbligazione principale; al contrario, nel contratto autonomo di garanzia, viene perseguita una funzione indennitaria, dal momento che esso è mirato non a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a tenere indenne il creditore contro qualsiasi rischio di inadempimento da parte del debitore.
Nella fideiussione, in particolare, l’oggetto della prestazione è identico a quello dell’obbligazione garantita, atteso che il fideiussore è debitore negli stessi termini in cui lo è il debitore principale, per cui il creditore potrà richiedere al fideiussore soltanto l’esatto adempimento dell’obbligazione assunta dal debitore garantito.
Diversamente, nel contratto autonomo di garanzia il garante si obbliga a tenere indenne il creditore nell’eventualità della mancata prestazione del garantito (per qualsiasi ragione essa avvenga) e pertanto l’oggetto della prestazione che dovrà fornire il garante non sarà lo stesso dell’obbligazione principale, essendo rappresentato dal ristoro delle conseguenze dell’inadempimento del debitore garantito.


da: https://www.altalex.com/documents/n...ome-liberarsene-o-ridurre-l-entita-del-debito
 

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