Gregorio Albisani

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il minore passerebbe nello stato di "chiamato all'eredità" per rappresentazione, quindi non avrebbe altri obblighi e si potrebbe attendere il compimento della maggiore età perché possa scegliere in autonomia?
Quindi questo iter non genera 'danni' di sorta a sua figlia che, se nel frattempo resta nella posizione di mero chiamato alla successione, non rischia di dover rispondere di debiti (neanche tributari) qualora voglia poi effettivamente rinunciare all'eredità del nonno.
 

losia1979

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Non si preoccupi, la domanda è chiarissima.
Le confermo esattamente quanto dice.
Se il Giudice nega l'autorizzazione alla rinuncia, questo non implica alcun 'obbligo' di procedere con l'accettazione dell'eredità in capo al minore.
Grazie, tutto chiaro.

Tanto meno nel caso di specie, dove sua figlia diverrebbe comunque maggiorenne in tempo utile per poter decidere liberamente sull'accettazione o rinuncia all'eredità (ovvero entro 10 anni dall'apertura della successione).
Riguardo questa possibilità, mi rimarrebbe l'ultimo dubbio, relativo a quanto ho letto ad esempio, in questa discussione: "questi [i minori chiamati all'eredità, NDR] infatti, limitatisi alla prescrizione, per un lungo periodo saranno sempre a rischio accertamento Agenzia delle Entrate. Ovvio che se la prescrizione si realizzasse senza comunicazione Agenzia delle Entrate, nessun problema".

In altre parole, come ho chiesto precedentemente nel post, il mio dubbio è che il minore chiamato all'eredità, durante i 4 anni di attesa della maggiore età, rischierebbe comunque un accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora gli altri parenti non presentassero la dichiarazione di successione (e, se la presentassero, dovrebbero includerlo come chiamato all'eredità e potrebbero richiedergli di partecipare al pagamento delle imposte?).
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
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In altre parole, come ho chiesto precedentemente nel post, il mio dubbio è che il minore chiamato all'eredità, durante i 4 anni di attesa della maggiore età, rischierebbe comunque un accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora gli altri parenti non presentassero la dichiarazione di successione (e, se la presentassero, dovrebbero includerlo come chiamato all'eredità e potrebbero richiedergli di partecipare al pagamento delle imposte?).
Buonasera, questo problema non può essere escluso a priori.
Tuttavia, in caso di accertamento dell'Ag. Entrate, sarà sufficiente comunicare che sua figlia ha rinunciato all'eredità (qualora intenda procedere con l'autorizzazione del G.T.) oppure che non è ancora divenuta erede, essendo mero chiamato alla successione.
In tale scenario anche l'Amministrazione Finanziaria non può esigere tributi / tasse / imposte / pagamenti di sorta da chi non è ancora divenuto erede a tutti gli effetti.
 

Nemesis

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sarà sufficiente comunicare che sua figlia ha rinunciato all'eredità (qualora intenda procedere con l'autorizzazione del G.T.) oppure che non è ancora divenuta erede, essendo mero chiamato alla successione.
Secondo l'art. 28 del T.U. approvato con D. Lgs. n 346/1990 e la circolare n. 17/1991, è presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.
Inoltre, ex art. 7 del T.U., “fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato” (cfr. anche la recente sentenza della Cassazione, pronuncia n. 11832/2022).
Pertanto, l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex art. 28, comma 5, del T.U.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Secondo l'art. 28 del T.U. approvato con D. Lgs. n 346/1990 e la circolare n. 17/1991, è presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.
Inoltre, ex art. 7 del T.U., “fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato” (cfr. anche la recente sentenza della Cassazione, pronuncia n. 11832/2022).
Pertanto, l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex art. 28, comma 5, del T.U.
Buonasera @Nemesis,
guarda che la sentenza da te richiamata non contraddice affatto quello che ho scritto nel precedente messaggio, anzi lo conferma pienamente.

Non ho capito se l'hai richiamata per mera completezza e a beneficio degli utenti del forum, però si tratta di una sentenza che ribadisce proprio il seguente principio (oramai univoco nelle sentenze della Cassazione):
"In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo."

Quindi, come detto, non è neppure necessario impugnare eventuali avvisi di accertamento dell'Ag. Entrate.
Sarà il momento della rinuncia dell'eredità (addirittura anche tardiva) a determinare - retroattivamente - il venir meno del presupposto impositivo di qualsiasi tributo / tassa connessa all'eredità stessa.

Aggiungo a corollario che tutti i chiamati all'eredità devono presentare la dichiarazione di successione e il primo che lo fa risolve il problema per gli altri. Tuttavia - assolto tale incombente - il versamento delle imposte è dovuto solo da chi accetta l'eredità.
 

losia1979

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Tuttavia, in caso di accertamento dell'Ag. Entrate, sarà sufficiente comunicare che sua figlia ha rinunciato all'eredità (qualora intenda procedere con l'autorizzazione del G.T.) oppure che non è ancora divenuta erede, essendo mero chiamato alla successione.
In tale scenario anche l'Amministrazione Finanziaria non può esigere tributi / tasse / imposte / pagamenti di sorta da chi non è ancora divenuto erede a tutti gli effetti.

A proposito di quanto da lei osservato, ho trovato anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass.n.19030 del 17 luglio 2018) che riporta quanto segue:

"Rispetto a questo chiaro principio, sembrerebbe fare eccezione la disciplina relativa all'imposta di successione nel prevedere (art. 5, D.P.R. n. 637/1972) una rilevanza della mera chiamata all'eredità ai fini della individuazione del soggetto passivo (cfr. Cass. n. 11320/1995), eccezione che sarebbe stata, tuttavia, superata con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 346/1990. Nella nuova disciplina, infatti, nonostante nell'art. 5, sia stata ripetuta la formula dell'art. 5, D.P.R. n. 637/1972 e nonostante l'art. 7, comma 4, esplicitamente equipari i chiamati agli eredi stabilendo che 'fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato', è chiarito dall'art.36, comma 3, che 'fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditati rispettivamente posseduti'. Il senso del cambiamento è chiaramente espresso anche dalla Circolare ministeriale n. 17 del 15 marzo 1991, nella, quale, proprio commentando il citato art. 36, si afferma che 'fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è possessore non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti'. La riforma supera le conseguenze ritenute inique della precedente legislazione, vigente la quale il chiamato all'eredità per questo solo fatto assumeva ai fini dell'imposta di successione la qualità di soggetto passivo; [...]".

Mi sembra che quanto spiegato dalla Suprema Corte in questa sentenza sia oltremodo chiaro...
 

Consulente81

Membro Attivo
Professionista
Rispondo alle tue domande, cercando di essere sintetico ma anche esaustivo.





Un soggetto chiamato all'eredità (maggiorenne) può rinunciare all'eredità senza vedersela rifiutata per il solo fatto di avere un figlio minorenne al momento della rinuncia.


Ai fini dell'accettazione dell'eredità da parte del figlio minore, con beneficio d'inventario, è necessario chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare del tribunale, come precisato nella seguente consulenza che ti consiglio di leggere:​





www.legaleconsulenza.it





Il genitore, in rappresentanza del figlio, può anche attendere per chiedere l'autorizzazione al tribunale – giudice tutelare, sia per accettare con beneficio d'inventario che per rinunciare, salvo che i creditori del de cuius non ricorrano al tribunale con l'actio interrogatoria, per far fissare al tribunale civile, un termine entro cui accettare l'eredità, antecedente rispetto ai dieci anni di cui all'articolo 480 I comma del codice civile.





Nella dichiarazione di successione occorre indicare il genitore, se presentata prima della rinuncia oppure il figlio, se presentata dopo la rinuncia. Stesso discorso per le imposte di successione.​


Saluti
 

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