sbaglio o virtualmente apponi la tua firma di sottoscrizione della dichiarazione?
Per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730” l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato è obbligatoria.
il professionista è tenuto a verificare, tra altro, la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (
Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.).
Il rilascio del visto di conformità, effettuato in mancanza della verifica dei dati dichiarati, espone il professionista alle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 241 del 1997.
Ma il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, con l'eccezione dell’ammontare dei redditi da lavoro o di pensione dichiarati nel modello 730, che
deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.).
E se la C.U. presentata dal contribuente o altrimenti acquisita dal professionista non presenta dati veritieri, nessuna responsabilità è addebitabile.
Come pure il professionista non è responsabile dell’attendibilità delle situazioni soggettive espresse dell’assistito, anche se la veridicità è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e assicurare all’Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli.