basty

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Proprietario Casa
(OT). Cara uva, mi sa che per molti potrebbe servire la traduzione.... (fine OT)

Interessante la tua considerazione riguardante la abrogazione dell'art. 78 (parziale):
il guaio è che la sentenza postata è del giugno 2019.
la causa riguarda una diatriba originata dopo il 2012, e contratto del 2008
e la L. 431 è invece del 1998

Come mai non ne tiene conto?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Come mai non ne tiene conto?
Infatti proprio non l'ho capito.

Secondo me l'art. 79 della l. 392/1978 è proprio stato abrogato con riferimento alle locazioni abitative.
Quindi non occorre neppure derogarlo nei contratti abitativi, perché una norma abrogata di fatto non esiste più.
Forse un clausola che pone a carico del conduttore la tinteggiatura è considerata vessatoria, e deve essere approvata con doppia firma?

E' anche incomprensibile, per me, l'affermazione di quei Giudici per i quali le spese di ordinaria manutenzione sono di regola a carico del locatore (art. 1576 Cod.Civ.)
Affermazione che anche tu e @Aidualc avete contestato nei post n. #19 e #18.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
E' anche incomprensibile, per me, l'affermazione di quei Giudici
... ed erano giudici da Cassazione ...

Giuristi e filosofi ..... entrambi stimati pensatori.
ciclicamente arrivano sempre a conclusioni opposte, pur mantenendo la reputazione dei posteri. Misteri umani
 

Aidualc

Membro Attivo
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E' anche incomprensibile, per me, l'affermazione di quei Giudici per i quali le spese di ordinaria manutenzione sono di regola a carico del locatore (art. 1576 Cod.Civ.)
Affermazione che anche tu e @Aidualc avete contestato nei post n. #19 e #18.
Esatto! Questo proprio non lo capisco.

Sulla tinteggiatura a mio avviso occorre fare dei distinguo, perché se un inquilino se ne va dopo un anno non lascia la casa come uno che se ne va dopo 5. E in questo secondo caso non mi pare così vessatorio richiedere la tinteggiatura.
In generale va verificato lo stato nello specifico. Anche se concordo con te, @basty , nel dire che spesso sono spese da mettere in conto per il proprietario per non dover fare la lingua lunga a trattare con l'inquilino uscente.

Comunque leggendo tutta le 15 pagine, arrivata finalmente al punto che mi interessava, come al solito salta fuori che il problema è l'umidità! Creata dall'inquilino o strutturale, così pensano i giudici di Cassazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque leggendo tutta le 15 pagine, arrivata finalmente al punto che mi interessava, come al solito salta fuori che il problema è l'umidità! Creata dall'inquilino o strutturale, così pensano i giudici di Cassazione.
Si, quello che più mi interessava della sentenza è stato il giudizio sulla genesi della umidità/muffa: a parte la difficoltà di lettura del linguaggio, (cominciassero a parlare come mangiano...) avrei inteso che essa sia stata attribuita alla struttura e quindi a carico del locatore.
Peccato che non sia stato tenuto in conto che la vetustà del fabbricato non sia un vizio occulto, che i precedenti inquilini non abbiano avuto i medesimi problemi, e nulla sappiamo in merito alle condizioni (canone) cui i locali sono stati locati.
Se ancora ci fosse un dubbio, adesso è acclarato che per dare in affitto occorrerebbe fare una assicurazione contro i conduttori.....” cagionevoli di salute”
 
U

User_57087

Ospite
Ne approfitto della discussione simile. Avete visto l'articolo di ieri sul Sole24ore che richiama la sentenza del 21 giugno scorso? Ecco la sentenza, v. in particolare pag 14.

Mi sembra assurdo trovar scritto che l'articolo 1576 C.C. pone di regola l'ordinaria manutenzione a carico del locatore! Cosa ne pensate?
Quella sentenza forse è stata scritta sotto il sole.
comunque non sono d'accordo 1. il locatore se il suo guadagno è solo il canone del fitto e non di più , allora nel momento in cui deve ripittare l'appartamento e deve spendere circa €. 600,00// vi è un mancato guadagno.
2. l'immobile concesso in locazione secondo me è riconducibile al diritto personale di godimento della persona che vi abita, la norma art. 1587 c.c. indica in termini espliciti l'obbligo del conduttore di prendere in consegna il bene, e l'obbligo di riconsegnarlo.
Durante la locazione è il conduttore che deve custodire il bene e conservare il bene oggetto della locazione, l'obbligazione che il conduttore è tenuto dal momento della conclusione dell'accordo ed il cui adempimento determina una precisa responsabilità che può portare alla risoluzione del contratto.
3.L'art. 9 della L.392/1978 è ancora vigente , se non va bene la dovrebbero rendere incostituzionale.
4. le riparazioni di piccola manutenzione sono tutte a carico del conduttore , ma ci rendiamo conto se il locatore deve andare a controllare l'appartamento sistematticamente e vedere durante la locazione cosa si è rotto? pertanto a casa mia significa che : tu stai dentro e io ti devo sistemare l'immobile? chi usa l'immobile lo deve custodire secondo la normale diligenza ecc......, ne discende che l'obbligazione di riconsegnare l'immobile in cui si trovava al momento della consegna deriva in via diretta ed immediata dal contratto, quindi non può parlarsi di obbligazione autonoma e disgiunta dallo schema negoziale, trattandosi di un obbligo di conservazione di cui all'art. 1587 c.c.
 

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