Rob 48

Nuovo Iscritto
Ho ereditato una piccola quota di un terreno privo di qualsiasi valore commerciale. Me ne vengono notevoli seccature e vorrei liberarmene. Impossibile pensare ad una vendita. Impensabile anche una divisione giudiziale sia per via dei tempi lunghissimi, sia perché non risolverebbe il problema. Impossibile anche anche una donazione a qualcuno dei comproprietari perché quelli che conosco (siamo tantissimi) come me vorrebbero cedere le loro quote.

Mi hanno parlato di "abbandono liberatorio" da fare (senza troppe complicazioni, mi hanno detto) presso un notaio o in tribunale. Qualcuno sa spiegarmi di che si tratta e se la strada e percorribile?

Grazie fin d'ora
 

maidealista

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Una tipica modalità di estinzione dell'obbligazione reale è l'abbandono liberatorio. Esso è espressamente previsto da alcune disposizioni (art. 888, 1070 e 1104), dal C.C.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

in base alle quali è attribuita la facoltà all'obbligato di liberarsi del debito dismettendo la cosa in favore dei creditori. La dottrina ritiene che, pur in assenza di una disposizione di carattere generale, l'istituto dell'abbandono liberatorio possa applicarsi a tutte le figure di obbligazione reale.
L'abbandono liberatorio ha effetto per il futuro e solo nei casi espressamente previsti dalla legge esplica i suoi effetti anche in relazione a debiti già scaduti (art. 882 e 1070 – De Marzo). Non può avvalersi dell'abbandono liberatorio l'obbligato:
· che abbia causato colposamente l'insorgenza del debito;
· che abbia rinunciato alla facoltà di avvalersi dell'abbandono liberatorio;
È inoltre inoperante la regola dell'abbandono liberatorio quando l'esercizio del diritto reale che dovrebbe essere abbandonato è connesso all'esercizio di un altro diritto al quale il debitore non intende rinunciare: il condomino non può rinunciare al diritto sulle cose comuni senza rinunciare alla proprietà dell'appartamento (Caringella).

I confini dell'obbligazione (1) - obbligazioni reali e oneri reali
+
http://www.propit.it/f78/rinuncia-alleredita-6257/
:daccordo:
 

Rob 48

Nuovo Iscritto
Molte grazie. Ma ancora un chiarimento: la cosa può applicarsi anche nel mio caso, dal momento che non ci sono né debito né creditori, ma solo la volontà di liberarmi di una quota di proprietà che mi genera seccature?
 

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