simo55

Membro Junior
Proprietario Casa
A seguito della decisione condominiale di usufruire del 110 % per il rifacimento del cappotto alledificio ho scoperto che la planimetria catastale allegata all'atto di acquisto non corrisponde alla plamimetria depositata allUfficio delle concessioni edilizie del Comune di Roma .In pratica è stato preso un pezzo di terrazzo perimetrale sempre di mia proprietà ,per ricavare un ripostiglio. L'appartamento l'ho ereditato da mio marito che a sua volta lo aveva ereditato da mio suocero .che l'aveva comprato direttamente dal costruttore nel 1966.Come può successo questo? Ora a parte la possibilità di voler vendere l'appartamento, il condomunio con questa situazione non può richiedere il bonus.Non sono la sola nel palazzo ad avere questo tipo di problema. Si puo' fare qualcosa e quanto prensate che si possa spendere per sanare la situazione?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
.Come può successo questo?
da solo non si è autocostruito; è evidente che è stata fatta la modifica o dal costruttore o da tuo suocero dopo l'acquisto. Bisogna che contatti un tuo tecnico per vedere se si può fare una sanatoria, magari sostenendo che i lavori sono stati fatti ante 1967.
Inoltre il tecnico incaricato dal Condominio per vedere la fattibilità del Super bonus cosa dice? Gli abusi sono visibili sul prospetto che da su strada pubblica?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il condomunio con questa situazione non può richiedere il bonus
Gli interventi relativi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
 

simo55

Membro Junior
Proprietario Casa
da solo non si è autocostruito; è evidente che è stata fatta la modifica o dal costruttore o da tuo suocero dopo l'acquisto. Bisogna che contatti un tuo tecnico per vedere se si può fare una sanatoria, magari sostenendo che i lavori sono stati fatti ante 1967.
Inoltre il tecnico incaricato dal Condominio per vedere la fattibilità del Super bonus cosa dice? Gli abusi sono visibili sul prospetto che da su strada pubblica?
L'abuso della mia propieta' non si vede dalla strada pubblica perche' e' interno.Per gli altrii non so Ora abbiamo una riunione di condomio e potro' essere piu' precisa.
 

simo55

Membro Junior
Proprietario Casa
L'abuso della mia propieta' non si vede dalla strada pubblica perche' e' interno.Per gli altrii non so Ora abbiamo una riunione di condomio e potro' essere piu' precisa. Ho letto anvhe wuesto
Gli interventi relativi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
La ringrazio molto. Ho trovato anche questo articolo che mi sembra esaustivo. Rimane il problema di cone risolvere la mia problematica personale x sanare la situazione. Abusi edilizi in condominio e superbonus 110%
 

simo55

Membro Junior
Proprietario Casa
Gli interventi relativi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
La ringrazio molto. Ho trovato anche questo articolo che mi sembra esaustivo. Rimane il problema di cone risolvere la mia problematica personale x sanare la situazione. Abusi edilizi in condominio e superbonus 110%
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Gli interventi relativi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Intanto questa risposta è piuttosto sibillina, ....
Così come sibillina è stata la modifica legislativa che ha esentato i tecnici dalla verifica di regolarità urbanistica, lasciano in sospeso il requisito di regolarità che sembrerebbe comunque in caso contrario da sanare.

Chiesto per curiosità ad un tecnico come interpretano la nuova norma, la risposta datami è stata drastica: qui non trovi nessun tecnico disposto a presentare una cila per superbonus senza verifica di regolarità
 

simo55

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