fino

Membro Attivo
L'autodichiarazione del proprietario prevista nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici" DECRETO 26 giugno 2009:
per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma
1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta
informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità
energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una
sua dichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette
copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
VALE PER TUTTE LE REGIONI? ANCHE PER IL PIEMONTE?
 
SCUSATEMI PENSO DI AVER TROVATO LA RISPOSTA:
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE
FAQ sull’applicazione della L.R. n. 13/2007 e dei regolamenti attuativi sulla certificazione energetica degli edifici:
D.G.R. n.43-11965, D.G.R. n.1-12374 e D.G.R. n.11-330
DOCUMENTO REDATTO IL 07-10-2010

Capitolo 3

3.3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un appartamento/edificio è
obbligatorio allegare all’atto l’Attestato di Certificazione Energetica?

Sì, tale obbligo è sancito dall’art.5, comma 3 della legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e
s.m.i.: “nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari,
l’Attestato di Certificazione Energetica è allegato al contratto, in originale o in copia
autenticata, a cura del venditore”.

L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere altresì prodotto per edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo 5.3 della D.G.R. n.43-11965.

5.3. Edifici non dotati di impianto di riscaldamento
Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2., nel caso di edifici non dotati di impianto
di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria l’attestato di
certificazione energetica indica i consumi previsti calcolati come segue:
a) per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno di energia termica
dell’edificio (UNI/TS 11300-1) e successivamente l’energia primaria, presumendo che le
condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati
dalla rete elettrica; in tal caso il fabbisogno netto ideale di energia termica per il
riscaldamento, così come definito nella norma UNI/TS 11300-1, deve essere corretto
mediante il fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica3

3 Per il fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria si farà riferimento a quello contenuto all’Allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alle successive delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Nel caso non siano rispettati i sopradetti obblighi sono previste le sanzioni definite
dall’art.20 comma 12) della legge regionale 28 maggio 2007 n.13: “il venditore che non
rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’Attestato di
Certificazione Energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio.”
 

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