damian

Membro Attivo
Buonasera,
Gradirei un chiarimento. Ho un contratto di locazione in scadenza il 31/12/2025 e vorrei applicare l'incremento istat.
Quale mese Istat devo considerare ? quello di novembre oppure quello di dicembre che verrà pubblicato il 16/01/2026.
Ringrazio
 
vorrei applicare l'incremento istat.
Puoi farlo soltanto se previsto da apposita clausola contrattuale, nella quale in genere si specifica a quale indice Istat mensile ci si riferisce per calcolare l'aggiornamento del canone.
Io, ad esempio, scrivo che si applica l'indice foi relativo ai due mesi precedenti quello di inizio del contratto.

Inoltre è necessario inviare preventivamente la comunicazione al conduttore, informandolo dell'intenzione di aggiornare il canone.
Se si tratta di un contratto commerciale, la richiesta del locatore è obbligatoria (art. 32 l. 392/1978).
Se invece il tuo è un contratto abitativo, controlla se nella clausola relativa all'aggiornamento Istat è specificato che l'aggiornamento è automatico e non presuppone la richiesta del locatore. Meglio se approvata dal conduttore con doppia firma, perché potrebbe contestare la mancanza di comunicazione preventiva.

Per i contratti commerciali e per quelli abitativi concordati l'aggiornamento del canone è limitato al 75% dell'indice Istat.
 
Buonasera,
Gradirei un chiarimento. Ho un contratto di locazione in scadenza il 31/12/2025 e vorrei applicare l'incremento istat.
Quale mese Istat devo considerare ? quello di novembre oppure quello di dicembre che verrà pubblicato il 16/01/2026.
Ringrazio
L’applicazione della variazione ISTAT costituisce una pretesa legittima solo qualora il contratto contenga un’espressa clausola di aggiornamento del canone, nel rispetto del relativo regime fiscale. In particolare, l’aggiornamento è ammesso esclusivamente per i contratti assoggettati a IRPEF, poiché l’opzione per la cedolare secca comporta il blocco degli adeguamenti del canone basati su indici. L’aggiornamento deve inoltre avvenire secondo le modalità previste dal contratto stesso.

Per alcune tipologie contrattuali, come detto da uva, è obbligatoria una comunicazione preventiva: nei contratti correttamente redatti viene altresì indicato il mese dell’anno precedente da assumere come parametro di riferimento.

Al fine di evitare ricalcoli retroattivi - considerato che l’indice ISTAT del mese precedente viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale intorno alla metà del mese successivo - spesso si concorda di applicare la variazione ISTAT relativa a due mesi antecedenti la data di decorrenza del contratto, che è quella rilevante ai fini dell’aggiornamento (e non la data di scadenza dell’annualità).

Pertanto, qualora l’annualità scada il 31 dicembre, il contratto si presume decorra dal 1° gennaio: di conseguenza, salvo diversa pattuizione, il parametro di riferimento dovrebbe essere l’indice ISTAT di dicembre, con le criticità operative sopra evidenziate.
 

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