jollygirl

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Salve! Mia cugina abita in una villetta indipendente su tutti e quattro i lati. Tuttavia, a parte la facciata che è rivolta verso il lato strada, sui tre lati restanti ci sono altre abitazioni e praticamente su due lati del suo piccolo giardino, si trova invasa dalle siepi ed alberi dei vicini che, continuano a non voler provvedere alla pulizia e manutenzione del loro verde. Vorrremmo sapere se esiste un limite in altezza per la crescita delle siepi perchè attualmente i trova completamente sommersa da queste siepi di alloro che tolgono anche la luce alla propria casa. Grazie a tutti
 

maidealista

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Dal C.C. :
Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art.896 - Recisione di rami protesi e di radici - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.843.
Art.898 - Comunione di siepi - Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art.899 - Comunione di alberi - Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
:daccordo:
 

juvecentus

Membro Junior
Proprietario Casa
ok la regola dei tre metri per alberi di alto fusto, ma se una pianta crescendo dimezza vista e aria del vicino, come ci si regola?
 

bbmi

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusate se mi intrometto. nel ns caso, la siepe del vicino era alta quanto la mura che ci separava (3 mt). negli ultimi anni, l'altezza si è triplicata. come farla ridimensionare senza litigare?
 

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