liona

Membro Junior
Conduttore
ciao a tutti. una persona che come eredi legittimi ha due figli A e B, ha lasciato per testamento una casa alla nipote (figlia di A). Ora l'altro figlio B sostiene che leda la sua quota di legittima, quindi intende ricalcolare l asse ereditario includendo anche delle donazioni che in vita il de cuius ha fatto in favore del fratello A, dicendo che vuole agire per riduzione. faccio presente che il fratello A vuole rinunciare all'eredità in favore del figlio legatario che succede per rappresentazione.
Ora se non ho capito male, si deve fare il calcolo di tutto il patrimonio del de cuius incluso il valore della casa legata, piu le donazioni effettuate a favore di A, ed il risultato lo divido per 3 (1/3 per A 1/3 per B e 1/3 per la disponibile). ho letto che l'art 564 parla al 2 comma dice che il legittimario che succede per rappresentazione deve imputare le donazioni effettuate dal padre ma come dal momento che già sono state inserite nel calcolo fatto sopra per trovare le quote di legittima??non ho capito questa parte
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho letto che l'art 564 parla al 2 comma dice che il legittimario che succede per rappresentazione deve imputare le donazioni effettuate dal padre
Infatti il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni (o di disposizioni testamentarie), deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
E per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
 

liona

Membro Junior
Conduttore
io mi riferivo al 3 comma del 564 in cui dice "il legittimario che succede per rappresentazione (ovvero la figlia di A, padre che rinuncia) deve anche imputare le donazioni e legati fatti al suo ascendente (al padre)".
Quindi se il padre A rinuncia, la figlia che è gia legataria (di una casa), dopo aver fatto tutto il calcolo di cui sopra (riunione fittizia che include anche le donazioni fatte dal de cuius al padre che rinuncia) non deve poi imputarle anche dopo perche le ha già calcolate nell'asse prima??. scusate non capisco:)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che la risposta sia più semplice di come appare.: devi sommare tutte le proprietà (e debiti) che il de-cuius aveva al momento del decesso più tutte le donazioni che vi ha effettuato in vita
 

liona

Membro Junior
Conduttore
ok anche se il padre A rinuncia non si trattiene la quota che ha ricevuto come donazione in vita e si aumenta quella del fratello?si fa sempre la somma
 

liona

Membro Junior
Conduttore
o meglio se la quota lesa del fratello B risulta dalla somma superiore, la reintegra che lui avrà si farà riducendo prima il legato (casa) attribuita alla figlia di A e poi se occorre riducendo le donazioni fatte ad A? l'ordine è questo?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
ok anche se il padre A rinuncia non si trattiene la quota che ha ricevuto come donazione in vita e si aumenta quella del fratello?si fa sempre la somma
Non ragionare come se a priori il donatario dovesse restituire la donazione ed il fratello percepisca qualcosa in più.

La somma si fa solo a tavolino, come se si rimettessero le bocce al punto dove si trovavano prima dell'ultima azione (il decesso e le donazioni): si calcola quindi quale sarebeb stato il patrimonio del de-cuius al momento del decesso, se non avesse fatto donazioni in vita.
Si detraggono i debiti eventuali: ed il risultato è ciò che deve essere diviso tra gli eredi secondo la legge: le donazioni sono poi considerate come un anticipo di eredità; se questa supera la quota dovrà restituire ciò che supera la sua quota spettante.

Nel vostro caso se uno dei figli rinuncia, subentra per rappresentazione il nipote, ma il ragionamento non cambia: ciò che importa è che ciascun ramo dei discendenti abbia la quota corretta; poi che questa quota rimanga o no al donatario rinunciante o debba passare al figlio, diventa solo un fatto tecnico, su cui altri saranno più precisi. (comunque questi due si metteranno d'accordo).

Qui la tua domanda riguardava come arrivare a verificare se era stata violata la quota spettante al fratello B.

Sulla precedenza e modalità nel caso si debba operare la riduzione, specie se riguarda gli immobili, è meglio intervengano altri. Credo si applichino gli art. 560 e 561, ma sarebbero utili degli esempi
 

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