Stai tranquilla, michelina! Non dovrai pagare alcunchè all'erario italiano. Ti spiego:
L'art. 1, comma 4-bis, del Dlgs. 346/1990 prevede che non sia ha imposta di donazione se ricorrono i seguenti presupposti:
- si deve trattare di donazioni collegate, come, appunto, è il tuo caso (la dazione da nonna a nipote è chiaramente rivolta a pagare il prezzo dell'immobile dovuto dalla nipote).
- per tali atti sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto (il tuo caso entra in questa fattispecie).
Ma c'è di più. Quando si dispone di giustificazioni sufficienti circa la lecita provenienza del denaro impiegato (tracciabilità) non bisogna avere timore: l'unica avvertenza è quella di conservare la documentazione idonea a fronteggiare eventuali controlli. Se la nonna paga (in tutto o in parte) l'appartamento intestato alla nipote e usa denaro legittimamente guadagnato e fiscalmente dichiarato, è sufficiente tenere nota dei movimenti bancari (nel tuo caso del bonifico dal conto di tua nonna al tuo). E ancora: l'Agenzia delle Entrate accetta la giustificazione dimostrando l'aiuto da parte dei familiari (circolare 49/E, 9 agosto 2007). Una precostituzione difensiva di questo spessore mette al riparo il contribuente da qualsiasi accertamento.