Bisognerebbe leggersi :
"L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale. "
e l'assunzione:
"Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca. "
afferma che "di fatto" l'obbligo e' soppresso perche' non sono previste sanzioni per chi non adempie.
Il che naturalmente viene incontro alle dimenticanze non punendole ma non esime di ufficio dal non comunicare la proroga.
Questo naturalmente e' quanto deduco io. Poi con l'Agenzia delle Entrate meglio una comunicazione in piu' anche se non dovuta che una in meno !