Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La Commissione Tributaria di Milano censura l’ottenimento di benefici fiscali “prima casa” vantati senza valide ragioni economiche

Giungono frequentemente quesiti di coniugi ed altri soggetti che vorrebbero “plasmare” le norme tributarie e al fine di ottenere risparmi fiscali anche se l’articolista spesso ammonisce loro di non guardare tanto a questo versante quanto alle conseguenze civilistiche che quegli atti comunque determinano. Una donazione, una cessione fatta al coniuge , potrebbe un domani riservare spiacevoli sorprese se per esempio, a distanza di anni il donante avesse imprevedibilmente bisogno di liquidità o i coniugi decidessero di separarsi
Ma seppure si volessero ignorare “gli squilibri” sopra accennati che vanno ad incidere sulle reale spettanza delle proprietà, e si volesse solo prestare attenzione al mero lato fiscale occorrerà tenere in considerazione l’ orientamento di una certa Giurisprudenza Fiscale, orientamento che sta progressivamente prendendo piede e che nel merito tende a disconoscere i vantaggi fiscali privi del presupposto di valida ragione economica
Il caso analizzato attiene “ai benefici per l'acquisto della prima casa” disattesi dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza 118/20 del 7 aprile 2009. Secondo l’ordinanza un artificioso atto di vendita teso a vendere l’abitazione al solo fine di realizzare un risparmio di imposta in sede di riacquisto è atto censurabile.
Il caso: Due coniugi proprietari di due abitazioni acquistate senza benefici avevano ceduto una quota del 10% di ciascuna di esse ai loro figli così da poter dichiarare in sede di riacquisto di non essere «titolari esclusivi» di altra abitazione nel medesimo Comune
Secondo la Commissione, «la vendita non fu simulata, non fu fittizia, ma rappresentò il necessario strumento per beneficiare di un'agevolazione fiscale che altrimenti non sarebbe spettata». In sostanza i giudici hanno contestato ai coniugi di aver « usato il diritto forzando la norma ed abusandone» violando così la regola secondo la quale «non si possono utilizzare gli strumenti giuridici leciti offerti dall'ordinamento per una causa diversa da quella per la quale lo strumento era stato concepito e per ottenere dei vantaggi che l'ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare».
I lettori ne tengano conto.
 

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