Lucarm78

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Siamo una s.r.l. e ci occupiamo di prendere in affitto immobili ristrutturarli e poi subaffittare le stanze con contratti transitori a studenti o lavoratori fuori sede.Siamo in trattativa per prendere un appartamento la proprietà è una società come noi e ci propone un contratto 3+2 concordato invece di un 4+4.Volevo sapere se noi società(conduttore) abbiamo dei vincoli con questo contratto nello specifico possiamo fare un contratto di subaffitto ( contratto transitorio ) al prezzo che vogliamo oppure siamo vincolati anche noi agli accordi territoriali.Altro dubbio è se è fattibile un contratto concordato tra due società noi sapevamo che in questi contratti il conduttore deve obbligatoriamente trasferirvi la residenza ed eleggerla come abitazione principale.Chiaramente sul contratto la proprietà ci darà il consenso alla sublocazione.
 

mapeit

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Bisogna guardare gli accordi territoriali del Comune dove ha sede l'immobile e vedere cosa dicono in proposito. I contratti a canone concordato vanno redatti in base al modello approvato dagli A.T. del Comune.
 

Nemesis

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Bisogna guardare gli accordi territoriali del Comune dove ha sede l'immobile e vedere cosa dicono in proposito
Gli accordi territoriali non disciplinano la sublocazione. Il canone della sublocazione può essere liberamente determinato dalle parti.
I contratti a canone concordato vanno redatti in base al modello
allegato al decreto interministeriale 16 gennaio 2017.
 

Lucarm78

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Erano questi i dubbi volendo si può stipulare anche un 4+2 fini ad un 6+2 giusto e per ogni anno aggiuntivo al 3+2 il proprietario ha una rivalutazione in % sul canone massimo che può richiedere giusto?Mentre il conduttore che è autorizzato a sublocare può a sua volta fare contratti liberi senza l'obbligo di farli concordati?
 

Lucarm78

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Erano questi i dubbi volendo si può stipulare anche un 4+2 fini ad un 6+2 giusto e per ogni anno aggiuntivo al 3+2 il proprietario ha una rivalutazione in % sul canone massimo che può richiedere giusto?Mentre il conduttore che è autorizzato a sublocare può a sua volta fare contratti liberi senza l'obbligo di farli concordati?
Mi sono espresso male il conduttore che diventa sublocatore può fare a sua volta contratti transitori e stabilire in autonomia il canone.Non credo che ci sia un obbligo tra gli accordi territoriali che imponga al sublocatore di fare al subconduttore un contratto concordato quindi il contratto derivato (da sublocazione tra sublocatore e subconduttore) non è vincolato al contratto madre ( contratto concordato )
 

Nemesis

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si può stipulare anche un 4+2 fini ad un 6+2
Si può stipulare anche un 7+2, 8+2, 9+2, ecc. Ma solitamente la maggiorazione prevista per i contratti di durata superiore a tre anni rimane costante a partire dai 6+2 (non aumenta ulteriormente se la durata è 7+2, 8+2, ecc.)
Se la durata (iniziale) è superiore a nove anni, oltre a dover essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate, devono anche essere trascritti. Quindi occorre il notaio.
 

mapeit

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Gli accordi territoriali non disciplinano la sublocazione. Il canone della sublocazione può essere liberamente determinato dalle parti.

allegato al decreto interministeriale 16 gennaio 2017.
Nell'allegato A al D.M. 16-01-17, da usare obbligatoriamente per i contratti agevolati come previsto, ad esempio, negli A.T. di Roma Urbe, vi è l'art. 7 che dice:

Articolo 7 (Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ……
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.


Pertanto, per consentire la sublocazione, si dovrà inserire, dopo l'art. 15 dell'allegato A, un apposita clausola che deroga espressamente quanto previsto all'art. 7, poiché negli accordi territoriali (sempre un esempio del Comune di Roma) si dice:

"13) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017. Eventuali note aggiuntive al contratto, non in contrasto con la norma e il presente Accordo, potranno essere inserite unicamente nell’apposito spazio successivo all’Articolo 15 denominato “Altre Clausole”.
 

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