Nemesis

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non mi è chiaro se in caso di responsabilità genitoriale in capo ad entrambi, il figlio possa essere rappresentato solo da uno dei due genitori
Art. 320 c.c.:
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità
genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
{omissis]
 

basty

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Grazie @Nemesis. Ancora un aiuto: un contratto di locazione non mi pare faccia acquisire diritti personali di godimento ( se per diritti personali si intendono diritti reali tipo usufrutto, uso ecc) Quindi basta un genitore?
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
{omissis]
 

basty

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Grazie. Vedo che interrogare col principio di esclusione, produce una risposta definitiva e comprensibile ai comuni “ignoranti”

Quindi dovrò aspettare un anno la maggiore età della figlia.
 

basty

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@uva: in alternativa alla risoluzione e firma di un nuovo contratto, come si configurerebbe con RLI la aggiunta di un ulteriore conduttore? ( sia il subentro che la cessione non soddisfano completamente la situazione)
 

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