sergio 41

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Proprietario Casa
Salve, è sempre possibile una locazione abitativa di durata superiore ai canonici 4+4 come anche previsto dalla L.431/98?
Grazie.
 
Sì. Decorso il primo periodo contrattuale, i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni (fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3).
 
Ultima modifica:
Si, d'accordo per i primi 4 anni e successivo rinnovo per altri 4 ma la richiesta è per ulteriori 4 in totale 12 anni.
 
La legge prevede durata non inferiore a quattro anni. Con rinnovi di quattro anni.
È pertanto possibile prevedere una durata (iniziale) di otto anni, con un rinnovo tacito di quattro anni, per un totale di dodici anni (fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3).
 
Ricapitolando un contratto a canone libero si può stipulare per un periodo di 8 anni con successivo rinnovo di 4 anni. Questa procedura è legittima?
 
Questa procedura è legittima?
Lo è! Una volta rispettato il disposto imperativo di legge con previsione di una durata minima del rapporto locatizio, riemerge la piena autonomia contrattuale delle parti a norma dell'art. 1322 c.c., ben potendo le stesse prevedere anche una durata contrattuale più lunga rispetto a quella minima prevista dalla legge.
L'unico vincolo di durata (superiore) resta quello previsto dall'art. 1573 c.c.
 
Sarebbe perfettamente legale anche un contratto di durata dodicennale. Ma in tal caso,
data la durata superiore a nove anni, il contratto dovrebbe essere trascritto, ex art. 2643, n. 8) c.c. Pertanto, dato che ex art. 2657 c.c. la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dovrebbe essere stipulato per atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate (-> occorre il notaio).
 

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