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Nuovo Iscritto
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194


Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l`adeguamento degli obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunita` europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull`inquinamento acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la liberta` di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell`inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell`economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita` e campo di applicazione

Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell`esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
a) l`elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all`articolo 3;
b) l`elaborazione e l`adozione dei piani di azione di cui all`articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche` ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare l`informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attivita` domestiche, proprie o del vicinato, ne` al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita` lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita` militari svolte nelle zone militari.
Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonche` la normativa vigente in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

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Avvertenza:

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005 si procedera` alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell`art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o piu` centri abitati ai sensi dell`articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e` superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu` di 50.000 movimenti all`anno, intendendosi per movimento un`operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno piu` di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un`infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno piu` di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi; g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita` di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all`intera giornata, di cui all`allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell`esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell`inquinamento acustico futuro mediante attivita` di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l`ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l`attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell`emissione acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu` persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attivita` umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attivita` industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l`entita` di un effetto nocivo;
v) «siti di attivita` industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attivita` industriali quali quelle definite nell`allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le autorita` competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell`ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d`uso dell`ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall`autorita` comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorita` che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita` industriali o da attivita` ricreative.
Art. 3.
Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
Entro il 30 giugno 2007:
a) l`autorita` individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonche` i dati di cui all`allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu` di 250.000 abitanti;
b) le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche` i dati di cui all`allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano piu` di 6.000.000 di veicoli all`anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano piu` di 60.000 convogli all`anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu` regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all`allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche` i dati di cui all`allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all`autorita` individuata al comma 1, lettera a).
Entro il 30 giugno 2012: a) l`autorita` individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche` i dati di cui all`allegato 6, riferiti al precedente anno solare; b) le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche` i dati di cui all`allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu` regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all`allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche` i dati di cui all`allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all`autorita` individuata al comma 3, lettera a).
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformita` ai requisiti minimi stabiliti all`allegato 4, nonche` ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu` regioni, il Ministero dell`ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell`Unione europea il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorita` competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
All`attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Piani d`azione
Entro il 18 luglio 2008:
a) l`autorita` individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all`articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all`allegato 6 per gli agglomerati con piu` di 250.000 abitanti;
b) le societa` e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all`articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all`allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano piu` di 6.000.000 di veicoli all`anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano piu` di 60.000 convogli all`anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu` regioni gli stessi enti trasmettono i piani d`azione e le sintesi di cui all`allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d`azione previsti al comma 1, lettera b), nonche` le sintesi di cui all`allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all`autorita` individuata al comma 1 lettera a).
Entro il 18 luglio 2013:
a) l`autorita` individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all`articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all`allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa` e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all`art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all`allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu` regioni gli stessi enti trasmettono i piani d`azione e le sintesi di cui all`allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d`azione previsti al comma 3, lettera b), nonche` le sintesi di cui all`allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all`autorita` individuata al comma 3, lettera a).
I piani d`azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita` ai requisiti minimi stabiliti all`allegato 5, nonche` ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
L`autorita` individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d`azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu` regioni, il Ministero dell`ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani d`azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
I piani d`azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall`inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Restano ferme le disposizioni relative alle modalita`, ai criteri ed ai termini per l`adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell`Unione europea il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorita` competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
All`attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
Descrittori acustici e loro applicazione
Ai fini dell`elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all`articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all`allegato 1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell`articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all`articolo 2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
Per le finalita` di cui al comma 1, l`autorita` individuata dalla regione o provincia autonoma e le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purche` detti dati non risalgano a piu` di tre anni.
Fino all`emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell`articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
Dall`attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
Metodi di determinazione
I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all`articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell`inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all`allegato 2 ed all`allegato 3, nonche` sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Art. 7.
Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio
Il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano piu` di 6.000.000 di veicoli all`anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano piu` di 60.000 convogli all`anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con piu` di 250.000 abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;
c) entro sei mesi dalle date stabilite all`articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all`allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all`articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d`azione di cui all`allegato 6, nonche` i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita` degli aeroporti, nonche` i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita` industriali.
Per le finalita` di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio:
a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera b);
c) entro tre mesi dalle date stabilite all`articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all`allegato 6;
d) entro tre mesi dalle date stabilite all`articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d`azione di cui all`allegato 6, nonche` i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
Art. 8.
Informazione e consultazione del pubblico
L`informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all`articolo 3 ed ai piani di azione di cui all`articolo 4 e` resa accessibile dall`autorita` pubblica in conformita` alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
I soggetti che, ai sensi dell`articolo 4, commi 1 e 3, hanno l`obbligo di elaborare i piani d`azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita` con le quali il pubblico puo` consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo` presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita` di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d`azione.
Art. 9.
Modifica degli allegati
Con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art. 10.
Armonizzazione della normativa
Ai fini dell`adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e` istituito presso il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
All`istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita` del comitato non da` luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennita` o rimborso spese.
Con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico adottata ai sensi dell`articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell`articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico adottata ai sensi dell`articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Art. 11.
Sanzioni
1. Le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

2. Le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all`obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. Le societa` e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all`articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. All`irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano piu` regioni nonche` di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi` 19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Matteoli, Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio;
Fini, Ministro degli affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro dell`economia e delle finanze;
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Storace, Ministro della salute;
La Loggia, Ministro per gli affari regionali;
 

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