toni23

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Buongiorno a tutti,
Essendo a digiuno sull'argomento avrei bisogno di un chiarimento.
A seguito della morte di mio fratello, io e mia sorella, siamo gli unici eredi, non avendo egli figli né moglie.
Fra le altre cose aveva un cc presso una Banca, non utilizzato da tempo, in cui vi era ancora depositata un piccola somma, circa 500 euro.
La Banca mi chiede la Dichiarazione di Successione da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate, nonostante l'eredità non supera i 100.000 euro.
Siccome compilare questa dichiarazione on line non è semplice per chi non ne fa mai, vorrei sapere se è legittimo da parte della Banca tale richiesta, quando, appunto, anche sul sito della AG. Delle Entrate vi è chiaramente scritto che sotto la soglia dei100.000 euro non è obbligatoria presentarla.
Spero di essere stato chiaro, grazie a chi mi potrà dare delucidazioni in merito.
Toni
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La dichiarazione di successione va sempre presentata a prescindere da banca o meno, dagli importi o meno.

In caso di CC bancari è consuetudine delle banche chiedere la successione perché in tal modo è in chiaro chi siano gli eredi ....è il modo per uscirne da ogni eventuale responsabilità.
 
Ultima modifica:

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
sul sito della AG. Delle Entrate vi è chiaramente scritto che sotto la soglia dei100.000 euro non è obbligatoria presentarla.
Si può non presentarla solo se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto.
Nel vostro caso , essendo morto un fratello, va presentata, anche se non si superano i 100.000 euro.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La Banca mi chiede la Dichiarazione di Successione da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate, nonostante l'eredità non supera i 100.000 euro.
Ha ragione.
Art. 48, comma 3 del Testo unico approvato con D. Lgs. n. 346/1990:
I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e).
E l'art. 28, comma 7 del medesimo Testo unico recita:
Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
 

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