Daniele 78

Membro Storico
Professionista
LA RESPONSABILITA PUO' estendersi anche oltre i 10 anni , ex art.2043 :
Titolo IX- Dei fatti illeciti-Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’art. 2043 c.c. è stato applicato ad es. in fattispecie di crollo di un muro di cemento armato lungo 30 mt. eretto a sostegno della scarpata retrostante una scuola (Cass., 8520/2006), ed in un caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua per difettosa costruzione delle condutture fognarie (Cass., 3338/1999): in entrambi i casi si era già estinta la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. per decorso del termine di 10 anni dal compimento dell’opera.
La responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2043 c.c. soggiace però all’onere della prova ordinario, quindi il soggetto danneggiato deve fornire, non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della colpa dell’appaltatore (Cass., 8520/2006).
Ok il mio discorso riguardava più un discorso di finiture (pitture e o intonaci) quindi ben diverso dal tuo discorso.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
"tuttavia volevo chiedere all'avvocato qui presente se anche dopo 10 anni come impresa si è responsabili per la manutenzione d'immobili...sapere se esiste un limite temporale per gli interventi."


la domanda mi pareva essere stata posta in termini piu' generali; nel caso tuo non pare proprio che si ponga il problema della responsabilità ultradecennale
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto