marcolinux

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Proprietario Casa
Buongiorno, sono il proprietario di un piccolo appartamento in provincia di Udine.

Ho stipulato un contratto di locazione di un’abitazione il 16 ottobre 2008 della durata di 4 anni + 4 provvedendo alla sua regolare registrazione e pagando l’imposta di registro per le varie annualità. Nel 2014 l'inquilino mi ha chiesto di poter passare al regime di cedolare secca ed ho accolto la sua richiesta. Quindi con largo anticipo rispetto alla scadenza del 15/10/2014 ho inviato raccomandata all'inquilino avvisandolo del passaggio al sistema di cedolare secca.Ritenevo di aver adempiuto a tutti gli obblighi ma a quanto pare (anche leggendo il vostro forum, che ahimè all'epoca non conoscevonon ho fatto il passaggio di "Presentazione del modello 69 all’Agenzia delle Entrate debitamente compilato ove specificare l’opzione per il regime di cedolare secca a partire dal 16/10/2014".
Dato che di tempo purtroppo ne è trascorso molto, cosa posso fare??
Se non ho capito male, ma vi prego di correggermi dove sbaglio:
- il passaggio alla cedolare secca non è valido e quindi devo pagare le tasse nella dichiarazione dei redditi (730)
oppure è valido ugualmente?
- devo pagare una multa? di quanto? con il famigerato F24, causale?
Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e tutto l'aiuto che vorrete darmi.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Devi ricorrere al ravvedimento operoso:
Ti mando un estratto del link che riporto più in bass:
Contratto Locazione, Cedolare secca, imposta di registro:
Il ravvedimento operoso contratto locazione cedolare secca e imposta di registro, può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare la tardiva o omessa richiesta all’Agenzia delle Entrate di registrazione dei contratti di locazione e di affitto anche in cedolare secca, sia il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta per chi opta per il contratto di locazione alla tassazione in regime ordinario o anche a seguito di variazioni di contratto circa eventuale proroga, risoluzione anticipata e cessazione.

La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata tramite Ravvedimento Operoso nei tempi e nella misura pari a:
  • entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l’imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 12% dell’imposta dovuta (1/10 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione
  • entro un 1 dal termine di scadenza previsto, purché si versi l’imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.

  • Nel tuo caso, trattandosi di Cedolare Secca non dovrai pagare l'Imposta di registro ma solo la sanzione.
La cosa migliore che ti conviene fare è quella di andare direttamente all'Agenzia delle Entrate spiegare l'accaduto, prima che venga accertato d'Ufficio, farsi fare i conteggi, fare il versamento e la mancata Registrazione della variazione.

Ravvedimento Operoso 2015 calcolo sanzioni e interessi di mora
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Devi ricorrere al ravvedimento operoso...
No. Non può ricorrere al "tradizionale" ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
Deve invece ricorrere alla remissione in bonis, ex art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012.
Con la remissione in bonis il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
In sostanza, quando per la fruizione di agevolazioni fiscali o per l’accesso a regimi fiscali è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva, o altro adempimento di natura formale, e il contribuente non lo ha eseguito tempestivamente, egli ha l’opportunità di non perdere il beneficio se:
- la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore dell’inadempimento ha avuto formale conoscenza;
- possiede i requisiti sostanziali previsti dalle norme per usufruire del beneficio stesso (i requisiti devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale);
- presenta la comunicazione, o assolve l’adempimento richiesto, entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- versa, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione – o
all’adempimento tardivo – la sanzione ridotta di 258 euro.
La sanzione di 258 euro, prevista per la regolarizzazione, deve essere versata con il modello F24. Non è ammessa la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Pertanto, tale istituto è applicabile anche all’opzione per il regime della cedolare secca sui contratti di locazione, a condizione che il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello RLI (che ha sostituito il modello 69) non sia un mero ripensamento. In sostanza, non può usufruire della remissione in bonis chi ha versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. In questo caso, infatti, il pagamento dell’imposta è ritenuto comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento dell’imposta di registro.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie @Nemesis, illustrazione chiarissima. Da quanto scrive l'O.P. pare che sussistano tutte le condizioni, compresa la raccomandata in data anteriore alla decorrenza del nuovo contratto ed il non versamento dell'Imposta di Registro, per regolarizzare la situazione. Per completare la tua benefica opera dovresti solo indicare il Codice Tributo da indicare nel Modello F24. , così @marcolinux può consegnare il Mod. RLI all'Agenzia delle Entrate.
 
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Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
dovresti solo indicare il Codice Tributo da indicare nel Modello F24
Infatti. Avrei dovuto già indicarlo prima, ma sono stato distratto da altre faccende. :innocente:
Il codice tributo è 8114, denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS". (*)
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA".
Ora presumo che la discussione continuerà per stabilire quale sia l'"anno di riferimento" nella situazione dell'OP.
(*) Curiosità: la norma di legge non qualifica espressamente il nuovo istituto come "remissione" o "rimessione" in bonis. Sono i documenti di prassi che contengono tali espressioni. La Circolare del 28/09/2012 n. 38 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa contiene "remissione in bonis". La Risoluzione dell'11/05/2012 n. 46 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti contiene invece la diversa espressione "rimessione in bonis".
A voi la scelta. :)
 
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