Alcuni punti chiave dei rapporti tra fisco e de cuius.
Se il fisco notifica un avviso di accertamento o una cartella esattoriale ad un defunto i familiari debbono fare quanto segue.
I familiari devono rispondere dei debiti tributari del de cuius solo se hanno accettato l’eredità, quindi se hanno acquisito la qualità di erede. Vi può essere accettazione “espressa” (dichiarazione scritta dalla quale risulti l'intenzione di accettare l'eredità) o accettazione “tacita” (comportamento da cui si desume la volontà di accettare l'eredità).
Con l’accettazione dell’eredità, il familiare risponde di tutte le obbligazioni, tra cui le tributarie facenti capo al de cuius, anche con il proprio patrimonio qualora quello dell’estinto non fosse sufficiente.
Se si tratta di una sanzione amministrativa è possibile chiedere l’archiviazione della cartella.
Se si tratta di tasse e tributi (IRPEF, IMU, tassa rifiuti, bollo auto) gli eredi sono tenuti al pagamento delle somme evase o dovute dal defunto e dei relativi interessi: sono escluse sanzioni e soprattasse (art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997). Quindi gli eredi possono chiedere al fisco di addebitare agli eredi i soli tributi.
Se si tratta di cartella “pazza” gli eredi possono presentare una dichiarazione e chiedere la sospensione della riscossione.
Se i familiari rinunciano all’eredità, poiché la rinuncia all’eredità è retroattiva (art. 521 C.C.), possono opporsi alle pretese del fisco o dei creditori inviando una richiesta di archiviare il provvedimento.
E’ consigliabile trasmettere le comunicazioni all’ufficio competente (ufficio tributario creditore che figura nella cartella) ed anche al soggetto incaricato della riscossione di tributi (esempio Equitalia).
Se il fisco notifica un avviso di accertamento o una cartella esattoriale ad un defunto i familiari debbono fare quanto segue.
I familiari devono rispondere dei debiti tributari del de cuius solo se hanno accettato l’eredità, quindi se hanno acquisito la qualità di erede. Vi può essere accettazione “espressa” (dichiarazione scritta dalla quale risulti l'intenzione di accettare l'eredità) o accettazione “tacita” (comportamento da cui si desume la volontà di accettare l'eredità).
Con l’accettazione dell’eredità, il familiare risponde di tutte le obbligazioni, tra cui le tributarie facenti capo al de cuius, anche con il proprio patrimonio qualora quello dell’estinto non fosse sufficiente.
Se si tratta di una sanzione amministrativa è possibile chiedere l’archiviazione della cartella.
Se si tratta di tasse e tributi (IRPEF, IMU, tassa rifiuti, bollo auto) gli eredi sono tenuti al pagamento delle somme evase o dovute dal defunto e dei relativi interessi: sono escluse sanzioni e soprattasse (art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997). Quindi gli eredi possono chiedere al fisco di addebitare agli eredi i soli tributi.
Se si tratta di cartella “pazza” gli eredi possono presentare una dichiarazione e chiedere la sospensione della riscossione.
Se i familiari rinunciano all’eredità, poiché la rinuncia all’eredità è retroattiva (art. 521 C.C.), possono opporsi alle pretese del fisco o dei creditori inviando una richiesta di archiviare il provvedimento.
E’ consigliabile trasmettere le comunicazioni all’ufficio competente (ufficio tributario creditore che figura nella cartella) ed anche al soggetto incaricato della riscossione di tributi (esempio Equitalia).