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Membro Assiduo
Ritenendo questo forum un qualcosa in cui chi interviene lo deve fare con l'esclusivo obiettivo di essere d'aiuto a tutti coloro che pongono dei problemi, mi limito a dare risposte e/o pareri in settori nei quali ho maturato una certa esperienza, ho comunque dove ho una forma mentis che mi permetta di analizzare tecnicamente la questione, nell'esclusiva convinzione che il mio contributo, pur minimo che sia, possa essere di chiarimento o di indirizzo ad una soluzione valida. Mi astengo dal rispondere dove sono consapevole di non offrire quanto sopra. Ed in particolare mi risparmio frasi ad effetto o retoriche.
Non è mia intenzione polemizzare oltre!
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
conosce il nostro quali sono oggi, con la riforma del diritto fallimentare, i presupposti per fare fallire un'impresa, o una ditta individuale edile?

A parte l'insolenza ecco la
Legge Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
articolo 1.
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento..
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

Visto che la legge la so? E perchè mai una impresa ,che neppure è ancora nota ( anche di soli dieci dodici dipendenti) che magari fa anche costruzioni ( ed in tempo di magra anche ristrutturazioni) non potrebbe avere i requisiti di fallibilità? Le soglie non sono proprio elevate

Per quanto riguarda i lavori oltre a quanto detto basta prendere un "prezziario delle opere edili " giacente presso ogni collegio per capire come si fà un capitolato ( c'è molto di piu' di quanto si è detto e accennato da tutti e tre che sono intervenuti). In genere si applicano i prezzi del prezziario scontati di
x %

Per il criterio da adottare ( io consiglio capitolato dettagliato, Lei quello a corpo) lasciamo sciegliere ancora una volta a chi ha posto il quesito. Non indica le dimensioni e Visto che l'unica elemento che pone è l'anno di costruzione, si puo' anche legittimamente dedurre che l'intervento sarà integrale e oneroso (fra l'altro stiamo parlando di Viareggio-centro e non di Barbariga ) per cui da non affidare ad impresette di quattro gatti

E adesso chiudo davvero
 

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