Il provvedimento delle Entrate non chiarisce le modalità dell'adesione al regime sostritutivo per chi abbia applicato l'adeguamento annuale nel corso del 2011. L'imposta di registro, una volta versata, non viene rimborsata, per espressa previsione normativa (art.3, co.4, D.Lgs 23/11). Il fatto di aver già incassato gli aumenti ISTAT, comunque,
pare non dovrebbe precludere la possibilità di esercitare l'opzione per la cedolare. Si tratta piuttosto di vedere se gli aumenti vadano restituiti ai conduttori: trattandosi di normativa civilistica, non è pacifico che l'amministrazione finanziaria si pronunci in materia, come non è improbabile che questo punto si trasformi in terreno di scontro per professionisti dell'arzigogolo. La norma precisa solo che la rinuncia all'aggiornamento del canone vale per la durata dell'opzione, quindi, a rigor di logica - e ribadisco - solo a rigor di logica - se l'opzione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2011, gli aumenti andrebbero restituiti. Altro non ti so dire, cara Daniela.