A meno che il figlio aspetti un anno dalla risoluzione del contratto con l'attuale conduttore.gli conviene aprire il ristorante altrove
Se non è un problema per @pesco tenere sfitto il locale per tutto quel periodo, potrebbe essere una soluzione.
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A meno che il figlio aspetti un anno dalla risoluzione del contratto con l'attuale conduttore.gli conviene aprire il ristorante altrove
... ma sempre anche la buona uscita ordinaria deve corrispondere.Se non è un problema per @pesco
Sì. Deve comunque riconoscere al conduttore uscente le 18 mensilità.sempre anche la buona uscita ordinaria deve corrispondere.
Sì, quando il locatore nega il rinnovo alla fine del primo periodo di locazione.la necessità di utilizzo di un familiare?
si trova nel secondo (o terzo, ecc) sessennio.L’inquilino del ristorante, paga l’affitto regolarmente, dal 2011
Si, mi chiedevo se in quel caso, (utilizzo personale) scattava comunque la buonuscita.Quindi non deve motivare l'eventuale disdetta.
Se al termine del primo sessennio il locatore nega il rinnovo in quanto ricorre uno dei motivi di cui all'art. 29, l'indennità perdita avviamento è dovuta se ne ricorrono le condizioni (art. 34) come nel caso del ristorante.se in quel caso, (utilizzo personale) scattava comunque la buonuscita
Si hai ragione!!!Mi sa che con un'indennità pari a 36 mensilità gli conviene aprire il ristorante altrove.
Se al termine del primo sessennio il locatore nega il rinnovo in quanto ricorre uno dei motivi di cui all'art. 29, l'indennità perdita avviamento è dovuta se ne ricorrono le condizioni (art. 34) come nel caso del ristorante.
Nel caso in discussione, proponevo a @pesco di valutare lo sfratto, considerata la morosità per mancato pagamento degli oneri accessori (post n. #17).
Così riuscirebbe a liberare il locale senza pagare le 18 mensilità al conduttore, e il figlio potrebbe gestire lì il suo ristorante.
Gli devo comunque riconoscere o 18 mensilità o 36Se al termine del primo sessennio il locatore nega il rinnovo in quanto ricorre uno dei motivi di cui all'art. 29, l'indennità perdita avviamento è dovuta se ne ricorrono le condizioni (art. 34) come nel caso del ristorante.
Nel caso in discussione, proponevo a @pesco di valutare lo sfratto, considerata la morosità per mancato pagamento degli oneri accessori (post n. #17).
Così riuscirebbe a liberare il locale senza pagare le 18 mensilità al conduttore, e il figlio potrebbe gestire lì il suo ristorante.
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