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Da Mia Economia il 22.09.10

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Credito al consumo tra recesso e trasparenza

Immagine a corredo dell'articolo - Credito al consumo tra recesso e trasparenza - miaeconomia.leonardo.it (22/09/2010)
Chi ha comprato a rate un elettrodomestico, un’automobile o il viaggio estivo, oppure chi ha acquistato un bene con la carta fedelta’ offerta da una catena commerciale con funzione di carta revolving, il piu’ delle volte non e’ stato consapevole della scelta effettuata, dato che le condizioni in cui i finanziamenti vengono sottoscritti sono sempre stati caratterizzati da un’informazione non adeguata. E lo stesso discorso vale per per i tassi, piuttosto salati, di cui e’ stato sempre difficile avere consapevolezza. Il credito al consumo non ha, infatti, mai particolarmente brillato per trasparenza e le numerose indagini avviate dalla Banca d’Italia sul settore lo dimostrano.
Uno scivoloso mondo quello dei pagamenti a rate che ora verra’ invece ripulito dal decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 che allinea l’Italia alla normativa europea sul credito al consumo (direttiva 2088/48/Ce).
Il 19 settembre e’, infatti entrato in vigore questo dl che rappresenta un’arma in piu’ per far valere i diritti dei consumatori quando sono alle prese con prestiti e finanziamenti dando spazio al diritto del cliente che potra’ scegliere in base a un’informativa leggibile, evidente e comprensibile. Ma consentira’ anche di ripensarci e di recedere con una semplice raccomandata, senza altre complicazioni.
In particolare, le nuove regole - che comunque non entreranno in vigore prima del prossimo anno dal momento che Bankitalia e Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) hanno 120 giorni per emanare la normativa di dettaglio - si applicheranno a tutti i prestiti personali, compresa la cessione del quinto dello stipendio, di importo tra i 200 euro e i 75.000 euro.
Restano, invece, esclusi i prestiti garantiti da ipoteca come i mutui se hanno durata superiore ai cinque anni.
Per quanto riguarda il cavallo di battaglia della nuova disciplina, vale a dire l’informativa, va detto che partira’ con la pubblicita’. Tra i nuovi obblighi, infatti, non solo c’e’ quello di riportarla su tutti i messaggi informativi in forma chiara e graficamente evidenziata, ma andranno chiaramente riportate le stesse informazioni di base, come il tasso d’interesse, l’importo totale del credito, il Taeg (tasso effettivo globale), gli eventuali servizi accessori e la durata del contratto.
Scopo, inoltre, della direttiva e’ di mettere un freno alla facile erogazione di finanziamenti verso oggetti con un basso livello di conoscenza dei meccanismo finanziarie, di conseguenza, con una scarsa percezione sulla capacita’ di indebitarsi.
A loro tutela, la direttiva impone a finanziatori e intermediari di fornire un’apposita documentazione scritta, prima della firma del contratto, con tutte le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato. Inoltre dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato pagamento delle rate di rimborso in termini di costi e di rischi, come l’iscrizione presso centrali rischi.
Altra grande novita’ e’ lo spazio dato al diritto di ripensamento. Una volta sottoscritto il contratto, infatti, si potra’ comunque cambiare idea e annullarlo senza penali. C’e’ tempo 14 giorni dalla conclusione del contratto per inviare una semplice raccomandata.
Da sottolineare ancora un’altra possibilita’: l’estinzione anticipata del debito. Il consumatore puo’, infatti, rimborsarlo in qualsiasi momento. Oppure, se il rimborso e’ parziale puo’ ottenere la riduzione del costo totale in misura corrispondente agli interessi e ai costi accessori dovuti per la durata residua del contratto. Ma in questo caso l’indennizzo non potra’ mai superare l’1% dell’importo rimborsato se la durata residua e’ superiore a un anno, o lo 0,5% se e’ inferiore a un anno.
Sono invece immediatamente operative le nuove regole che riguardano gli operatori del settore, ossia le societa’ finanziarie e gli agenti. Per loro, infatti, arriva l’obbligo di sottoscrizione di polizze per eventuali danni alla clientela, mentre i mediatori dovranno costituire societa’ con almeno 120mila euro di capitale. Sara’ inoltre obbligatorio un esame e l’iscrizione in un apposito organismo di controllo. "
 

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