estate

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il 30i12/2024 ho ricevuto un avviso di pagamento del comune con il quale riliquidavano ad aliquota intera (senza nessuna esplicita morivazione) il beneficio dela detrazione del 25% per locazione a canone concordato. In effetti per alcuni contratti non sono riuscito a trovare questa comunicazione di nuovo contratto e di rinnovo.
Le domande che mi pongo, per predisporre un'istanza di riesame, e che pongo al forum sono queste:
1- i contratti e le proroghe sono stati tutti registrati all'Agenzia delle Entrate e tempestivamente ho fatto il mod RLI alla scadenza di ogni biennio e nella dichiarazione dei redditi ho sempre indicato i contratti e le proroghe e non ho mai avuto contestazioni. Tra l'altro ricordo che esiste una risoluzione del'Agenzia delle Entrate che dice che la mancata comunicazione di rinnovo non è sanzionabile se il contribuente aveva titolo al beneficio della cedolare e si è comportato in conformità ancorché senza la compilazione e l'invio del modello di proroga.
2 -Il comune (Palermo) ha negato il beneficio per tutti i contratti ancorché per alcuni ho regolarmente inviato copia del contratto e le successive proroghe. Di conseguenza non hanno abbinato le comunicazioni di proroga alle singole posizioni contrattuali e si sono affrettati a notificare l'avviso il 30.12.2024 per l'anno 2019. Secondo me hanno stampato queste liquidazioni in fretta e furia perché l'annualita sarebbe scaduta il 1° gennaio.
Nel regolamento comunale c'è scritto che bisogna presentare le comunicazioni ma non è espressamente indicata la decadenza dal beneficio. Tra l'altro il comune è più fiscale prevedendo un obbligo che nemmeno il fisco statale sanziona, se ne ricorrono i presupposti sostanziali. Mi chiedo anche se per gli anni non accertati (2025 e seguenti) posso presentare il rinnovo (se non presentato a suo tempo) sanando ora per allora l'omissione..
3 - Mi chiedo infine se la decadenza dal beneficio deve essere espressamente prevista nel regolamento che cos' introdurrebbe una sanzione non prevista dalla norma statale e più penalizzante.

A me sembra che tutte queste norme che richiedono adempimenti che è facile dimenticare siano fatte ad hoc, un pò come le polizze assicurative sulla casa.
Che ne pensate?
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Che ne pensate?
Penso che i Comuni, forti del fatto che non pagheranno mai per i loro errori e per le loro negligenze, provano a buttar lì delle richieste di soldi spesso campate in aria: se gli va bene incassano, se gli va male non incassano; ma, in ogni caso, il cittadino ha pagato o il non-dovuto o l'avvocato per l'impugnazione.
A Roma tutto questo sta accadendo oggi per la TaRi: hanno inviato contemporaneamente a pioggia 700.000 ingiunzioni di pagamento ( di cui almeno il 30-40% non pertinenti, comprese quelle prescritte del 2018) e non rispondono alle istanze di autotutela entro i 60 giorni nè è possibile presentare di persona i documenti giustificativi (appuntamenti oltre i 90 giorni), per cui, chi non è in regola giustamente pagherà, mentre chi è in regola, ma si ritrova una richiesta fino a 500-700 euro, pagherà ugualmente (perchè l'impugnazione gli costerebbe di più: siamo a livello di estorsione...), mentre chi è in regola, ma si ritrova una richiesta elevata dovrà impugnare l'atto con una spesa stimata minima di 700-1500 euro, che il Comune, ovviamente, non gli rimborserà, perchè nel 99% dei casi il giudice "compenserà le spese" (sic!).
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
L'ufficio tributi del mio comune qualche anno addietro su mia domanda di come comportarmi per comunicare la registrazione di un contratto di locazione agevolata ed ottenere l'agevolazione IMU mi rispose che non c'era più bisogno di detta comunicazione perché era onere dell'agenzia delle entrate comunicare questo dato ai comuni ma, continuava dicendo, vista la lentezza delle comunicazioni era consigliabile, per il contribuente, continuare a mandare, tramite mail o altro, la comunicazione all'ufficio tributi onde evitare l'emissione di cartelle esattoriali da annullare successivamente alla presentazione della documentazione da parte del contribuente.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo con @casanostra .

A Torino si deve presentare una "comunicazione di destinazione d'uso" perché il Comune ha deliberato un'aliquota IMU agevolata per gli immobili locati con contratto concordato. Questa aliquota agevolata viene ulteriormente ridotta del 25%.

Se @estate ha applicato solo la riduzione "statale" del 25% ritengo che in generale la comunicazione non sia dovuta, salvo espressa richiesta formulata nel regolamento IMU di Palermo come pare sia il suo caso:
Nel regolamento comunale c'è scritto che bisogna presentare le comunicazioni
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella mia città, anche se il contratto agevolato viene registrato nei termini, bisogna presentare al Comune una dichiarazione in merito alla locazione agevolata per poter usufruire della riduzione dell'imposta locale che da noi non si chiama IMU ma ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma).
Nella dichiarazione, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo, vanno indicati gli estremi del contratto, dei contraenti, della registrazione, della data in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza nell'immobile locato e va allegata copia del contratto, della ricevuta di registrazione e dell'asseverazione dei sindacati. Tale documento è obbligatorio per tutte le riduzioni applicabili (è scritto espressamente sul modulo).
La dichiarazione non va ripresentata se il contratto agevolato viene prorogato di biennio in biennio, ma solo se il contratto viene risolto o se avviene una cessione o un subentro.
 

estate

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio per le gentili e autorevoli risposte. Mi sono accorto che questo adempimento in alcuni casi non l'ho fatto. Il regolamento completo del comune di Palermo recita:

Art. 14. Riduzioni per immobili locati a canone concordato
1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di
locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2 3;
c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
2. L’agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo terri toriale definito in sede locale.
3. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione il soggetto passivo è tenuto alla presentazione Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU di cui all’art. 17 del presente regolamento.della dichiarazione IMU di cui all’art. 17 del presente regolamento.

Il testo letterale non commina la decadenza dall'agevolazione che è prevista nell'atto che impone un termine. Sicché si potrebbe argomentare che sia un termine ordinatorio che può essere adempiuto anche successivamente in fase di autotutela oppure, se negata, prima che inizi il ricorso. Sarebbe un comportamento ispirato da un fair play ma, mi sembra, niente di più lontano da un ufficio tributario del comune. Attendo risposte e vi terrò informato su come finisce la storia. A margine della questione alla mia età (76) viene sempre più insopportabile affrontare queste questioni che potrebbero risolversi con una telefonata o una semplice richiesta via email.
 

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