ma dopo essere trascorsi 5 anni possono richederci la plusvalenza??
La possibilità dell’Ente creditore d’iscrivere a ruolo il debitore per le somme non
versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla
riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.
Se la legge non prevede termine di decadenza, l’ufficio e l’ente formano il ruolo
entro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 Cod. Civ.
Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l’art. 17 D.P.R. 602/1973,
infatti, detta le regole per l’iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle II.DD. e
dell’I.V.A., mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui
l’atto– presupposto è divenuto definitivo per l’iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.
Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata
percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è
necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:
· 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento in materia di
II.DD. ed I.V.A. è divenuto definitivo (art. 17, comma 1, lett. c, D.P.R. 602/1973);
· 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall’art. 36
bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed art. 54 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (art. 17,
comma 1, lett. a, D.P.R. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma
2 octies dell’art. 1 del D.L. 143, convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 112, ha
prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (art 17, comma
1, lett. a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La
Prassi correlata
- Risoluzione n. 123 del 28/07/2000
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
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proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di
sanatoria previste dalla legge 289/2002, in particolare l’art. 9 bis;
· 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto
dall’art. 36 ter D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (art. 17, comma 1, lett. b, D.P.R.
602/1973).
Un caso particolare è quello dell’iscrizione a ruolo degli atti accertativi IVA soggetti,
fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza
fissata dall’art. 17 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 46/1999 - in
vigore a decorrere dal 1 luglio 1999 - che per espressa previsione dell’art. 23, stesso
decreto legislativo, si applica anche all’IVA.
Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina
applicare agli accertamenti in materia IVA definitivi al 30/06/1999.
La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale
termine iniziale per il decorso della decadenza annuale il 1 luglio 1999 e fissando al
31/12/2000 la data entro cui rendere esecutivi i ruoli.
Per quanto concerne la gradualità delle iscrizioni a ruolo il credito è, di norma,
riscuotibile quando è certo, liquido ed esigibile.
Le disposizioni sulla riscossione consentono all’Erario di iscrivere a ruolo in via
graduale le imposte, i relativi interessi e le sanzioni per le quali pende contestazione sull’
an e sul quantum debeatur.
Le iscrizioni possono, quindi, essere effettuate a titolo definitivo o a titolo
provvisorio.
Sono iscritte a titolo definitivo le imposte e le ritenute alla fonte dichiarate e non
versate insieme ai relativi interessi e sanzioni e quelle dovute in conseguenza di
accertamenti resisi definitivi.
Per le somme dovute a seguito di accertamento non definitivo, invece, le iscrizioni
sono graduate secondo la disciplina dettata:
· dall’art. 15 del D.P.R. 602/1973 che consente l’iscrizione, dopo la notifica
dell’accertamento, della metà delle imposte, contributi, premi e ritenute dovute dai
sostituti d’imposta corrispondenti all’imponibile o maggiore imponibile accertato e
dei relativi interessi; disposizione applicabile per la riscossione delle II.DD. e dell’
IVA. L’iscrizione dei tributi nella misura su indicata deve riguardare solamente gli
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imponibili o i maggiori imponibili oggetto di contestazione, in quanto l’art. 15 del
D.P.R. 602/1973, come novellato dall’art. 4 D.Lgs. n. 462/1997, non è applicabile ai
recuperi fiscali non contestati, in relazione ai quali, pertanto, la pretesa fiscale è
divenuta definitiva. In tale ipotesi l’iscrizione a ruolo deve essere, infatti, effettuata
per l’intero importo del tributo.
Per gli altri tipi di imposte e tasse continuano ad applicarsi le differenti norme che le
disciplinano.
· dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio dei
tributi per i quali le singole leggi d’imposta prevedono la riscossione frazionata:
a) 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
che respinge il ricorso e dei relativi interessi;
b) per il minore tra l’importo corrispondente alla decisione della Commissione
Tributaria Provinciale e i 2/3 dell’accertato nel caso in cui il ricorso sia accolto
parzialmente;
c) per il residuo importo dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale.
La riscossione frazionata delle sanzioni irrogate è prevista dall’art. 19 del D.Lgs.
472/1997 nella stessa misura prevista dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 (inizia dopo la sentenza
della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso).
Inoltre, in caso di rilascio della “certificazione tributaria” da parte del professionista,
le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono
iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale secondo le
percentuali di cui al citato art. 68 a meno che la rettifica non riguardi esclusivamente redditi
non oggetto della certificazione tributaria (art. 36 D. Lgs. N. 241/97).
Vedi pagina 13 di :
http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/sites/emiliaromagna/files/private/iniziative/dossier.pdf
:daccordo: