luigi pelagi

Membro Attivo
Vorrei sapere in caso di permuta di un terreno edificabile con una abitazione
quanto dovrò pagare sulla plusvalenza che si verrà a determinare - valore della abitazione maggiore del valore area ceduta - Non dispongo di altri beni
nè redditti ad eccezione del terreno oggetto di permuta.
 
Dovendo cedere un terreno edificabile, informati subito da un tecnico per effettuare un aperizia giurata del valore al 01.01.2010 e poter pagare l'imposta sostitutiva del 4% entro il 31.10.2010. Ciao
 
Grazie per la cortese e sollecita risposta, penso sia la strada meno onerosa quella della perizia giurata. Ho posto la
domanda in quanto un commercialista mi aveva detto che quando uno "non ha reddito" non si crea plusvalenza e di
conseguenza non serviva eseguire la perizia.
 
Ho approfittato dell'occasione offertami per approfondire alcuni aspetti dell'argomento trattato relativo alla plusvalenza.
Se ho ben capito l'indicazione soprariportata è la prassi da seguire in linea generale, tuttavia qualora l'Ufficio imposte ha di recente adeguato il valore del terreno ai prezzi di mercato per cui si è già pagata la relativa imposta, bisogna valutare bene le cose perchè può non esserci convenienza. Penso che in quest'ultimo caso la plus valenza sarà minima
per cui non convenga affrontare spese di perizia che per quanto non eccessiva avrà pure il suo costo. Ditemi se sbaglio.
Grazie, luigi.
 
Non riesco a capire cosa abbia fatto recentemente l'Ufficio imposte. Ha proceduto a un accetamento? Hai già pagato la relativa imposta?

Scusa, accertamento...
 
Ritengo si crea plusvalenza quando un immobile oggetto di permuta, compravendita ecc. , ha un "valore di mercato"
superiore a quello dichiarato al momento in cui lo si è ereditato od acquistato. Non credo che per la plusvalenza esista
la prescrizione, tuttavia non essendo esperto in materia chiedo lumi a chi conosce bene la normativa. Rimgrazio.
 
ma dopo essere trascorsi 5 anni possono richederci la plusvalenza??

La possibilità dell’Ente creditore d’iscrivere a ruolo il debitore per le somme non
versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla
riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.
Se la legge non prevede termine di decadenza, l’ufficio e l’ente formano il ruolo
entro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 Cod. Civ.
Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l’art. 17 D.P.R. 602/1973,
infatti, detta le regole per l’iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle II.DD. e
dell’I.V.A., mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui
l’atto– presupposto è divenuto definitivo per l’iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.
Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata
percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è
necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:
· 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento in materia di
II.DD. ed I.V.A. è divenuto definitivo (art. 17, comma 1, lett. c, D.P.R. 602/1973);
· 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall’art. 36
bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed art. 54 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (art. 17,
comma 1, lett. a, D.P.R. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma
2 octies dell’art. 1 del D.L. 143, convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 112, ha
prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (art 17, comma
1, lett. a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La
Prassi correlata
- Risoluzione n. 123 del 28/07/2000
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
14
proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di
sanatoria previste dalla legge 289/2002, in particolare l’art. 9 bis;
· 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto
dall’art. 36 ter D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (art. 17, comma 1, lett. b, D.P.R.
602/1973).
Un caso particolare è quello dell’iscrizione a ruolo degli atti accertativi IVA soggetti,
fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza
fissata dall’art. 17 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 46/1999 - in
vigore a decorrere dal 1 luglio 1999 - che per espressa previsione dell’art. 23, stesso
decreto legislativo, si applica anche all’IVA.
Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina
applicare agli accertamenti in materia IVA definitivi al 30/06/1999.
La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale
termine iniziale per il decorso della decadenza annuale il 1 luglio 1999 e fissando al
31/12/2000 la data entro cui rendere esecutivi i ruoli.
Per quanto concerne la gradualità delle iscrizioni a ruolo il credito è, di norma,
riscuotibile quando è certo, liquido ed esigibile.
Le disposizioni sulla riscossione consentono all’Erario di iscrivere a ruolo in via
graduale le imposte, i relativi interessi e le sanzioni per le quali pende contestazione sull’
an e sul quantum debeatur.
Le iscrizioni possono, quindi, essere effettuate a titolo definitivo o a titolo
provvisorio.
Sono iscritte a titolo definitivo le imposte e le ritenute alla fonte dichiarate e non
versate insieme ai relativi interessi e sanzioni e quelle dovute in conseguenza di
accertamenti resisi definitivi.
Per le somme dovute a seguito di accertamento non definitivo, invece, le iscrizioni
sono graduate secondo la disciplina dettata:
· dall’art. 15 del D.P.R. 602/1973 che consente l’iscrizione, dopo la notifica
dell’accertamento, della metà delle imposte, contributi, premi e ritenute dovute dai
sostituti d’imposta corrispondenti all’imponibile o maggiore imponibile accertato e
dei relativi interessi; disposizione applicabile per la riscossione delle II.DD. e dell’
IVA. L’iscrizione dei tributi nella misura su indicata deve riguardare solamente gli
15
imponibili o i maggiori imponibili oggetto di contestazione, in quanto l’art. 15 del
D.P.R. 602/1973, come novellato dall’art. 4 D.Lgs. n. 462/1997, non è applicabile ai
recuperi fiscali non contestati, in relazione ai quali, pertanto, la pretesa fiscale è
divenuta definitiva. In tale ipotesi l’iscrizione a ruolo deve essere, infatti, effettuata
per l’intero importo del tributo.
Per gli altri tipi di imposte e tasse continuano ad applicarsi le differenti norme che le
disciplinano.
· dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio dei
tributi per i quali le singole leggi d’imposta prevedono la riscossione frazionata:
a) 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
che respinge il ricorso e dei relativi interessi;
b) per il minore tra l’importo corrispondente alla decisione della Commissione
Tributaria Provinciale e i 2/3 dell’accertato nel caso in cui il ricorso sia accolto
parzialmente;
c) per il residuo importo dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale.
La riscossione frazionata delle sanzioni irrogate è prevista dall’art. 19 del D.Lgs.
472/1997 nella stessa misura prevista dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 (inizia dopo la sentenza
della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso).
Inoltre, in caso di rilascio della “certificazione tributaria” da parte del professionista,
le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono
iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale secondo le
percentuali di cui al citato art. 68 a meno che la rettifica non riguardi esclusivamente redditi
non oggetto della certificazione tributaria (art. 36 D. Lgs. N. 241/97).

Vedi pagina 13 di :
http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/sites/emiliaromagna/files/private/iniziative/dossier.pdf
:daccordo:
 

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