young-Franco

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buonasera

qualcuno avrebbe la cortesia di spiegarmi come funziona la dichiarazione di quadro-K : cosa non và, cosa è obbligatorio, cosa è inutile inserire perchè dichiarato altrove
  • ci sono normali fornitori di servizi (acqua ed energia)
  • fornitori di servizi ( per ascensori, pulizie, etc) su cui facciamo anche nornale ritenuta
  • ci sono poi quelle spese-EXTRA su cui abbiamo eseguito bonifici parlanti per portarli in detrazione (su cui non si effettua ritenuta)
siccome è tutto tracciato : non capisco a cosa serva il quadro-K ...ma se è un obbligo, mi adeguo

naturalmente ricontrollerò anche lo scorso anno : forse dovrò "sanare" qualcosa (non capisco cosa giacchè al massimo non ho dichiarato perchè comunque tutto tracciato) ma se bisogna sanare....lo farò

grato per Vs. supporto
 
Non ho mai compilato questo quadro, ma leggo dalle istruzioni del quadro AC (Redditi):

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:
  • alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
  • alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2024.
 
Questi invece sono gli adempimenti richiesti:

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2024, per effettuare i seguenti adempimenti:
1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2024 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori. I contribuenti possono beneficiare della detrazione per le spese relative agli interventi edilizi e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo indicando, nella propria dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico in luogo del codice fiscale del condominio (circolare3/E del 2 marzo 2016);
2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini
 

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