Il Custode

Custode del Forum
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Proprietario Casa
Spesso in occasione della manutenzione straordinaria delle facciate, è opportuno eliminare i cavi elettrici attaccati più o meno bene alla stessa facciata. Ma chi deve pagare per questo intervento?

Si deve chiarire subito che è un gran bene eliminare questi cavi non tanto per la loro potenziale pericolosità in caso di fulmini o altre avversità metereologiche ma più che altro per il modo in cui vengono fissati.
Infatti ogni "buco" fatto nell'intonaco della facciata rappresenta un punto debole per il rivestimento e col tempo ne può intaccare la funzione o l'aspetto con delle antiestetiche colature di ossido.

Chi deve pagare questo intervento di intubatura dei cavi (a volte piuttosto costoso)?

Nonostante il continuo perpetrarsi al proposito di abusi, le spese per tali rimozioni (o intubamenti, da assimilarsi a spostamenti) deve fare capo al titolare della servitù, e cioè - nella gran parte dei casi - all'Enel.

Il riferimento è agli artt. 122, quarto e quinto comma, del T.U. del 1933, che regola la materia.
 

Gatta

Membro Attivo
In effetti è questo un bel problema sollevato dal Guardiano.
Ho trovato una sentenza del Giudice di Pace di PC che ha applicato la norma richiamata e che così precisa:"Salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo".
Tale norma si applica sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Nella fattispecie de qua è stata esclusa qualsivoglia spesa a carico del proprietario del fondo servente relativamente all'avvenuta rimozione dei cavi elettrici posti lungo la facciata dell'immobile talchè il proprietario della casa nulla doveva.
La riscossione del Comune è stata ritenuta rientrare nella fattispecie dell'indebito pagamento regolato dall'art.2033 cod.civ.
Il Comune ha dovuto restituire quanto a suo tempo pagato dal proprietario e liquidare le spese del giudizio.
Gatta
 

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