I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.
in effetti ero rimasto fermo all' art. 4 della L. 1969/990 dove il coniuge del conducente non potesse essere considerato “terzo”. Tale affermazione è stata abrogata dalla Direttiva CEE 84/5, la quale ha imposto espressamente (art. 3) agli Stati Membri di vietare l’esclusione in base a “legame di parentela” del beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone. Tale Direttiva tuttavia è stata disattesa dall’Italia che ha recepito la Direttiva CEE solo con la L. n. 142/92, che modificava l’art. 4 della L. 1969/990 limitando l’esclusione del risarcimento per i soli danni alle cose.
, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
vedi, giusto una trentina di anni fa mi capitò casualmente di leggere una sentenza relativa al risarcimento di una ragazza che a seguito di un incidente stradale si era rotta un femore, sentenza che mi colpì per la sua spregiudicatezza. Il fatto: nel tardo pomeriggio di una assolata domenica estiva, lungo la S.S 1 "aurelia", in direzione Roma, c'era la consueta coda di rientro. Un automobilista stanco di stare in coda, improvvisamente, in prossimità di un incrocio, decise di svoltare a sinistra senza mettere la freccia. In quel mentre sopraggiungeva, nella stessa direzione di marcia, un altro tizio che, guidando una Vespa 50 cc con a bordo una ragazza, superava la coda di vetture procedendo, contromano, al di là della doppia riga di delimitazione delle carreggiate. L'urto fu inevitabile; intervennero i Carabinieri e l'autoambulanza per il trasporto in ospedale dei due ragazzi che viaggiavano a bordo dello scooter. In seguito ai rilievi ed alle testimonianze fu stabilito un concorso di colpa per l'incidente: 25% all'autista dell'autoveicolo e 75% al guidatore dello scooter. I genitori della ragazza trasportata fecero causa al guidatore della Vespa per il risarcimento dei danni provocati alla figlia che era minorenne. Il problema era che il motociclista aveva una assicurazione da ciclomotore che copriva solo i danni a terzi quindi la sua assicurazione non copriva i danni dei trasportati, d'altro canto sul ciclomotore, e tale era la Vespa 50, non poteva viaggiare per legge alcun passeggero.
Il giudice allora ha fatto questo ragionamento: i danni cagionati da un fatto illecito, e tale è un incidente, obbliga solidalmente coloro che compiono tale illecito. Quindi, indipendentemente dalla percentuale di colpa, la passeggera del motociclo andava risarcita per intero dalla assicurazione dell'automobilista.
Io rimasi sorpreso perché secondo me i fatti illeciti erano due: il primo, in ordine di tempo, vedeva coinvolti lo scooterista ed il passeggero che si era fatto trasportare su un mezzo non idoneo al trasporto di persone; il secondo illecito è l'incidente. Del primo illecito il giudice se ne fregò.
Per la cronaca la passeggera, minorenne, studentessa, prese circa 13.000.000 delle vecchie lire perché le fu attribuito una capacità reddituale pari a quella di una casalinga.