Joe

Membro Attivo
Proprietario Casa
Alla morte di mio suocero avvenuta l’anno scorso, mio cognato come unico erede è entrato nel pieno possesso dell’abitazione occupata dal congiunto. Ora, ha deciso di vendere l’immobile dentro il quale ci sono ancora i mobili. Dato che al rogito deve essere libera da ogni impedimento che ne pregiudichi il suo godimento e siccome alcuni sono ancora in buono stato, io e mia moglie ci siamo offerti di ritirarli (es. armadio, divani, quadri, sedie, ecc.). Abbiamo stimato che tali beni valgano in toto circa diecimila Euro, per cui vorremmo emettere a mio cognato a titolo di donazione un assegno non trasferibile.

Al fine di evitare un domani possibili controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiedo se basta redigere e sottoscrivere fra mia moglie e mio cognato (con il quale intercorrono buoni rapporti di parentela) una scrittura privata con l’elencazione dei beni e il loro importo a giustificazione della cessione.

Ringrazio per la cortese risposta.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusate, ma non capisco il problema: qual è il timore? Che tale importo vada a sommarsi al prezzo di vendita dell’immobile?
 

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si tratta di una compravendita di cose usate, per la quale l'Agenzia delle Entrate non ha nulla da pretendere.
Potete benissimo fare una scrittura privata con l'inventario di ciò che viene compravenduto. A mio avviso, sarebbe ragionevole considerando l'importo della transazione.
Scusate, ma non capisco il problema: qual è il timore? Che tale importo vada a sommarsi al prezzo di vendita dell’immobile?
Secondo me, l'Agenzia delle Entrate potrebbe aggiungere al valore totale della successione (immobile) quello dei mobili usati, visto l'importo.
Ma siccome, immagino, la successione sarà esente da tasse, questi diecimila euro saranno ininfluenti su qualsiasi pretesa dell'Agenzia.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'Agenzia delle Entrate potrebbe aggiungere al valore totale della successione (immobile) quello dei mobili usati, visto l'importo.
Art. 9, comma 2 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 346/1990:
Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Pertanto:
a) Se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per denaro, mobilia o gioielli, l'ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;
b) Se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al dieci per cento del valore netto dell’asse ereditario, l'ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell’importo necessario al raggiungimento dell'ammontare previsto dalla presunzione.
c) Se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al dieci per cento, l'ufficio non applicherà nessuna maggiorazione.
Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico, contenente l'esatta
descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell’inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.
 

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