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Presupposto è il fastidio ad una pluralità di soggetti.
In pratica il reato scatterà solo se il trambusto può aver infastidito una pluralità di persone.

Questo il principio della giurisprudenza di merito e legittimità.

Ad esempio rischia la condanna colui che "esercitandosi col canto con relative emissioni fragorose abbia arrecato fastidio alle occupazioni ed alla quiete non di pochi soggetti, ma alla pluralità indistinta dei passanti."
"Diversamente non si ravviserà alcuna responsabilità penale nei confronti di chi col rumore emesso abbia disturbato solo una o poche persone".
L'art.659 cod.pen. è la norma di riferimento.

Il confine sull'estensione del fastidio è alquanto labile. Dal che vengono emesse decisioni tra loro alquanto contraddittorie.

In punto prove "l'idoneità del disturbo nel processo non dovrà necessariamente essere accertata con una perizia...saranno ad esempio sufficienti le dichiarazioni testimoniali di chi sia in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei suoni molesti...e non avranno effetto valutazioni puramente soggettive....ma si dovranno prendere in considerazione solo le testimonianze che riferiscano quanto oggettivamente percepito".

Rimane comunque sempre fermo il principio che per la tollerabilità del rumore ci si deve riferire sempre al parametro della "sensibilità dell'uomo medio" disturbato nel proprio riposo. Ciò significa che la persona estremamente sensibile e nervosa che non riesce a tollerare i "normali rumori" non potrà far valere le proprie ragioni. Il cod.civ.parla di "rumori che superano la normale tollerabilità" (art.844).

Queste alcune situazioni:
litigi familiari nelle ore notturne: nessun reato se inidonei a disturbare un numero indeterminato di persone;
gestione locale con emissioni sonore pur autorizzato dalla competente autorità: sì laddove si sia abusato degli strumenti sonori senza l'adozione delle cautele del caso;
reato nel caso di disturbo nelle ore diurne? sì perchè la norma non tutela soltanto il riposo delle persone, ma anche la quiete, bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna a prescindere dagli orari lavorativi.

Da ILSOLE24ORE,Giustizia e sentenze,2/8/2010.
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