@Clematide ha perfettamente ragione sulla natura risarcitoria per danno emergente delle somme percepite, però, come ho riportato anch'io, l'Agenzia delle Entrate ha dato interpretazioni diverse non tanto sull'imposta di registro (il 2% o il 3% relativa alle somme percepite a seguito dell'accordo o dell'imposizione sulla permanenza del conduttore), bensì sull'imposizione fiscale ai fini IRPEF delle stesse somme percepite.
In pratica, nel secondo caso (quello del 3%), secondo alcuni autori le somme non hanno rilevanza fiscale in quanto risarcimenti elargiti a fronte di "danno emergente", per altri invece vanno dichiarate, non nei redditi fondiari, bensì in quelli diversi, perché corrisposte a fronte di "lucro cessante".
In soldoni, il risarcimento per danno emergente non è tassabile, quello per lucro cessante si.
Un'esauriente spiegazione di questa differenza, di non poco conto, puoi leggerla in questa sentenza della Commissione Tributaria per la Sardegna.
Sentenza del 04/04/2022 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna Sezione/Collegio 1
In pratica, nel secondo caso (quello del 3%), secondo alcuni autori le somme non hanno rilevanza fiscale in quanto risarcimenti elargiti a fronte di "danno emergente", per altri invece vanno dichiarate, non nei redditi fondiari, bensì in quelli diversi, perché corrisposte a fronte di "lucro cessante".
In soldoni, il risarcimento per danno emergente non è tassabile, quello per lucro cessante si.
Un'esauriente spiegazione di questa differenza, di non poco conto, puoi leggerla in questa sentenza della Commissione Tributaria per la Sardegna.
Sentenza del 04/04/2022 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna Sezione/Collegio 1