alec

Membro Attivo
buondì volevo sottoporvi un quesito: è possibile che la nostra ammnistrazione municipalizzata chieda il pagamento della tariffa rifiuti per un fabbricato dove al suo interno esiste un ripartitore per convogliare le acque in due canali e nient'altro ? ( faccio presente che non esiste proprio lo spazio fisico per altro oltra alla mancanza di servizi, quindi non ha abitabilità etc. etc) ha solo la luce per far funzionare un meccanismo ripartitore del flusso di acqua dei canali sottostanti...grazie per attenzione
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il Dlgs. 597/93 (Istituzione della TARSU) contiene l'art. 62, che recita:
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Art. 62.
Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Comma 1: modificato dall'art. 3, c. 68, lett. c), Legge 28/12/1995, n. 549, a decorrere dal 1/1/1996
"

Aggiunto dopo 13 minuti :

Aggiungo alla risposta di 15 minuti fa:

Per non conteggiare quel locale ai sensi del su riportato articolo 62, il proprietario deve chiedere al comune se deve illustrare la situazione del locale stesso con una dichiarazione scritta.
 

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