luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forse non è che esageri con abbreviazioni, k a gogò ecc?, la lingua e la grammatica non sono ancora andate in esilio, e se non parli correttamente italiano ... sforzati di farlo.
Comunque sia andate le cose fra voi fratelli e sorella, un fatto è certo, che tu hai pubblicato il testamento e loro hanno COMUNQUE diritto alla loro quota.
Il comportamento dei fratelli non ha alcun effetto sulla loro quota legittima, anche se fossero i peggiori criminali, quella quota è loro!
Ad esempio dici che trovi il testamento, dove? quando?
Dici che "loro" entravano e uscivano da casa quando volevano, perché? come mai?.
Tu dici di essere proprietaria del 77%, no! tu possiedi l'11% e poi una parte come erede universale (scusate se sbaglio mi sembra 1/3 del blocco ereditario) e il resto va diviso in quote uguali fra voi tre.
Quindi calcoli fatti a spanne e arrotondati più o meno.
Tu hai 11%+22%+15%
fratello ha 11%+15%
fratello 2 ha 11%+15%
il totale è circa il 100%
E mi guarderei bene di tirare le cose in lungo, visti i rapporti che descrivi, potrebbero anche farti causa per non ottemperare al testamento e magari chiedere che tu venga anche accusata di appropriazione indebita, vai da un buon legale, consegna i documenti e lascia che sia lui a gestire tutte le pratiche, è vero che hai accudito tua madre ma è altrettanto vero che ti ha "lasciata" erede universale.
ciao e auguri.
 

tifany

Membro Attivo
Professionista
Grazie mille @Ollj x il tuo aiuto.
Le quote delle % sn esatte, Anke io le ho già calcolate.
Ma qste quote saranno realtà dp una sentenza dal giudice.nn ad oggi ke nn e stato ancora impugnato il testamento.xke se passato i 5/10anni loro si trovano solo il 11% attuale del padre.finché non passa in giudicato una sentenza io sn proprietaria del 77%.ho chiesto conferma dal notaio.
 

tifany

Membro Attivo
Professionista
due questioni :
1. mi chiedevo se posso considerare come LEGATO ( e quindi poi poterlo imputare questo legato alla quota di legittima) la somma regalata da mia mamma ( euro 50.000) , a titolo di dote matrimoniale, a mio fratello, quando la stessa era ancora in vita. ps. io per il mio matrimonio, aimè, non ho ricevuto nessuna dote matrimoniale !!!
2 . inoltre, la legge prevede che "il termine per impugnare un testamento annullabile decorre da quando il chiamato ha realizzato atti esecutivi del testamento. MA QUALI SAREBBERO STI ATTI ESECUTIVI? ED ANCORA la circostanza che ho diffidato mio fratello ( debitore di mia madre) a pagare me ( nuova creditrice), e che lui ha iniziato a pagare me, riconoscendomi implicitamente nuova creditrice e quindi anche unica erede di mia madre, significa che NEI SUOI COMFRONTI è INIZATO A DECORRERE IL TERMINE PER IMPUGNARE IL TESTAMENTO?
3. verso l'altro mio fratello cosa dovrei fare per far "iniziare" a decorrere il termine per impugnare il testamento?
 

luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ma qste quote saranno realtà dp una sentenza dal giudice.nn ad oggi ke nn e stato ancora impugnato il testamento.xke se passato i 5/10anni loro si trovano solo il 11% attuale del padre.finché non passa in giudicato una sentenza io sn proprietaria del 77%.ho chiesto conferma dal notaio.

Non vorrei contraddirti ma la legge è sopra il notaio e la legittima è sacrosanta.
Tu potrai fare causa per recuperare la tua quota del debito di tuo fratello, ma devi ottemperare alle leggi che tutelano la legittima del fratello, nessun giudice può modificare le leggi e stando a come la racconti tu, i tuoi fratelli non sono "diseredati" per gravi ragioni, ma sono sicuramente in attesa che tu faccia un passo falso e, mi dispiace, ma pagherai le loro quote e tutte le spese compresi interessi legali e eventuali "danni" che il giudice riterrà adeguati.
Ovviamente se hai detto tutto..:confuso:
 
O

Ollj

Ospite
Le risposte date a @tifany non sono corrette e generano non poca confusione in una materia già di suo poco facile da gestire.
Ho letto di appropriazione indebita da parte di tifany, di suoi passi falsi, di come tifany stia ledendo la legittima dei fratelli.....
Questi gli ambiti della questione:
1) Annullamento e/o Nullità del testamento.
2) Azione di Riduzione.

Tifany è:
- erede universale per testamento quanto alla proprietà materna
- coerede con i fratelli e la madre in sede di sucessione legittima quanto all'eredità paterna (su 50% del patrimonio)
- titolare (nell'insieme) del 77% del patrimonio ereditario (dopo la morte della madre e a seguito di suo testamento)

I fratelli di tifany possono:
1) Impugnare il testamento olografo (come detto nel mio primo intervento) e procedere alla sua nullità e/o nullità; vizi contestabili:
- quanto alla nullità: che il testamento sia stato imposto con la violenza fisica, che sia stato condizionato da reciprocità, che presenti un motivo illecito, che manchi di autografia, che non sia stato sottoscritto, ecc. Termine entro cui agire: sine die.
- quanto all'annullamento: che il testamento sia stato redatto da un incapace di agire, da un incapace di volere, che sia privo di data, ecc... Termine entro cui agire: 5 anni dal giorno di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Quindi tale aspetto nulla ha a che vedere con il diritto dei legittimari.

2) Proporre azione di Riduzione delle disposizioni testamentarie perchè lesive del proprio diritto di legittimari; ciò non farà venir meno la qualifica di erede universale per tifany, nè la stessa deve preoccuparsi di attribuire volontariamente alcunchè ai fratelli; all'opposto sono i fratelli che devono agire tempestivamente, poichè ove lasciassero decorrere inutilmente il tempo, mai più potrebbero pretendere quanto gli spetta; ergo nessun atto illegittimo di tifany, che è erede universale per volontà del de cuius, bensì spetta ai fratelli di lei agire entro 10 anni dall'apertura della successione. Tale azione non ha nulla a che vedere con la nullità/annullamento del testamento che è altra cosa (punto 1) e opera con condizoni diverse.
Per proporre l'azione di riduzione, sarà necessario definire l'asse ereditario, ciò sarà fatto calcolando come presenti nel patrimonio del de cuius anche quei beni di cui lo stesso si sia precedentemente disfatto mediante atti di liberalità (la dote di cui parla tifany) e detraendo i debiti eventuali; quindi se uno dei legittimari fosse stato in precedenza destinatario di elargizioni da parte del de cuius quando era vivo, queste stesse verrano computate come fossero beni ancora presenti nel patrimonio (= il legittimario potrebbe così essere stato già pienamente soddisfatto o trovarsi nella posizione di poter pretendere assai meno di quanto pensasse).
Definito l'asse ereditario, si valutano le disposizioni testamentarie e le stesse saranno ridotte proporzionalmente fino ad assicurare la quota di legittima ai fratelli

Chiedo venia a tifany, di più per ora non posso: scrivere con uno smartphone mi uccide; spero che nel frattempo qualcun altro possa darle altre risposte.
 
Ultima modifica di un moderatore:

tifany

Membro Attivo
Professionista
Grazie mille @ollj.esatto.
Si vede ke sei un professionista.l'unica domanda alla quale NESSUNO ha saputo dare una risposta é:
come si atteggia l'atto esecutivo posto in essere dal erede testamentario portato a conoscenza di un solo erede legittimario e non anche verso altri eredi legittimari,in altre parole l'inizio del decorso del termine per impugnare il testamento vale solo nei confronti del erede che ha avuto conoscenza del compimento dell'atto esecutivo del testamento ovvero ha una efficacia erga omnes??
E se così non è quali rimedi approntare??
Grazie mille di nuovo per la tua consulenza chiara e limpida.
 
O

Ollj

Ospite
Salve. Riprendo il discorso da qui:
.. l'inizio del decorso del termine per impugnare il testamento vale solo nei confronti del erede che ha avuto conoscenza del compimento dell'atto esecutivo del testamento ovvero ha una efficacia erga omnes??
Trattandosi di azione di annullamento e della correlata azione prescrivibile nel quinquennio, quanto al dies a quo non vi è un'unica soluzione perchè si devono considerare le molteplicità dei vizi opponibili.
Raggruppando ques'ultimi in tre categorie, possiamo dire che:
1) quanto ai vizi relativi alla capacità di testare, ex art.591 Cc, l'azione si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ; a tal riguardo Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non basti l'apertura della successione e nemmeno la pubblicazione del testamento, ma che si abbisogni di un reale atto esecutivo sul patrimonio ereditario (con la conseguenza che il termine decorrere anche quando l'erede, data esecuzione alle disposizioni, lo abbia fatto senza conoscere dell'incapacità del de cuius);
2) quanto ai vizi relativi alla volontà (errore, violenza, dolo), l'art.624 Cc il dies a quo decorre dal giorno in cui si ha notizia dell'errore, violenza, dolo (a nulla rileva il momento di pubblicazione del testamento); in tal contesto tuttavia, l'onere della prova è a carico di chi proporrà l'azione, con la conseguenza che spetterà a lui dimostrare di aver scoperto il vizio da meno di cinque anni.
3) quanto ai vizi relativi alla forma del testamento, secondo l'art.606 2° comma Cc, il termine decorre dal giorno di esecuzione delle disposizioni testamentarie e si è concordi nel ritenere che sia sufficiente l'esecuzione anche solo di una disposizione testamentaria e non di tutte quelle previste dal testatore (elemento che si riproporrebbe anche nel punto1)

Quanto alla diversa questione dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive dei legittimari, l'azione si prescrive nel termine ordinario (decennio); quanto al relativo dies a quo, ci sono stati due filoni giurisprudenziali:
- dal momento dell'apertura della successione;
- dal giorno della pubblicazione del testamento lesivo della legittima
Sulla questione è intervenuta Cassazione Sezioni Unite 20644 del 2004 la quale, sul presupposto che la lesione del legittimario si realizza solo con un atto di accettazione, ha affermato che il termine decorre tempo dalla data dell'accettazione dell'eredità.

Venendo al caso specifico di @tifany, nel caso si intendesse proporre annullamento del testamento olografo, andrà valutato il tipo di vizio che si intenderà eccepire: vi sono dei "sospetti" a tal proprosito?
 

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