Non ci si faccia troppe illusioni sulla portata della sentenza in oggetto.
Le ragioni per cui la Corte Costituzionale è intervenuta non sono di merito ma prettamente di natura formale/procedurale; a leggere il dispositivo della senteza, si puntualizza come l'illegittimità costituzionale risieda nell'aver operato oltre i limiti di delega ricevuti (eccesso di potere).
Cosa significa tutto ciò: che nel futuro, ove il Governo intendesse rinormare nello specifico e alle medesime condizioni (con tutti gli annessi e connessi...) lo potrà ben fare; basterà sia un po' più accorto, ad es. adottando un DL da far poi convertire dal Parlamento o altro; la strada sarà questa, forse non subito, ma prima o poi...
Del resto l'intento era evidente: scoraggiare la locazione in nero.
Per favore, giù le mani dal volante! Perchè poi sappiamo tutti come va finire con gli improvvisati, velleitari manovratori nostrani (vecchi e nuovi).

Volete scoraggiare le locazioni in nero? E' cosa buona e giusta, ma con le conseguenze di tipo sanzionatorio previste dal nostro ordinamento tributario, e non con le assurde, inusuali ed immotivate condizioni di prima, cioè nullificando la volontà delle parti sull'altare delle esigenze del Fisco. La norma, limitata per fortuna ai soli contratti ad uso abitativo, travolta da ineluttabile incostituzionalità (le ragioni dell'Avvocatura non sono state riconosciute dalla Consulta), era già stata qualificata, amabilmente

, "rivoluzionaria" sul piano del sistema civilitico vigente dall'estensore della precedente sentenza costituzionale n.50/2014.
Nella sentenza sopra richiamata, il giudice delle leggi dice - forte e chiaro - che "la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare (come sarebbe nella specie) addirittura una novazione - per factum principis - quanto a canone e durata" che - aggiungo io - il locatore, a tali condizioni, non avrebbe mai sottoscritto. Il giudice non lascia margine a dubbi: non v'è spazio perchè il Governo ritorni su i suoi stessi passi, perlomeno proponendo le stesse condizioni palesemente irragionevoli, dando ingresso ad un congegno che, dalla violazione di un precetto fiscale, faccia discendere ope legis la nascita di un contratto che con la volontà dei contraenti non ha nessuna parentela.

Dagli sbagli si dovrebbe imparare, o no?

Naturalmente, nessuno nega che il locatore debba sopportare l'imposizione fiscale computata sul reddito derivante dal contratto e paghi (salatamente) le sanzioni dovute. Si tratta solo di promuovere l'osservanza degli adempimenti fiscali non attraverso l'uso distorto degli strumenti giuridici, ma attraverso disposizioni meno stridenti e più efficaci che non lascino scampo a chi evade il Fisco.