stella81

Nuovo Iscritto
ciao sono luna 81 vorrei chiedervi una cosa ma se un genitore che lavora in austria e dovrebbe cominciare a lavorare il 1 giugno,fatalmente per una morte di un infarto muore il 31 maggio..........il suddetto ha diritto ad un risarcimento essendo che di solito se una persona comincia a lavorare il giorno prima per legge italiana deve essere già assunto........siccome io nn avevo pensato a questa eventualità ma i parenti cioè fratelli e sorelle del defunto ci stanno pensando.........anzi io essendo che ci sono molti debiti in corso avevo intenzione di rinunciare all'eredità ma alla luce di quello che sta venendo fuori mi conviene alla rinuncia? se dovessi farla e un domani potrebbero arrivare questi soldi automaticamente io ne sarei fuori è cosi?
 

meri56

Membro Assiduo
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L'eredità può essere accettata con beneficio di inventario. Significa che se riceverai qualcosa in eredità i creditori, al massimo, potrebbero ottenere da te quanto ereditato ma non di più.
 

alberto bianchi

Membro Storico
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Se non si ha un'assicurazione (rarissima e prevista contrattualmente solo per certe categorie di lavoratori) non spetta nulla anche se si è assunti regolarmente e si fa parte dell'organico. Al massimo gli riconoscono il Tfr maturato ed eventuali ferie e mensilità aggiuntive non ancora riscosse.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
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Non mi risulta che ci sia nessuna legge italiana che possa originare un risarcimento da parte di chi, poi? del mancato datore di lavoro?
Normalmente, nel caso di assunzione con inizio del lavoro ad una certa data, se il lavoratore non si presenta, viene considerato rinunciatario. E senza nessun risarcimento.
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Mi associo a quanto scritto dall'amico Barberio e da altri. Preciso, per quamnto riguarda l'eredità che se la si accetta col beneficio d'inventario fatto significa che una volta fatto l'invfentario e visto che l'ammontare dei debiti del de cuius è superiore all'eredità, si rinunzia alla stessa, cioè non si accetta, per cui i creditori possono rifarsi sui beni lasciati dal de cuius e non su quelli degli eredi. Ma se questri accettano, anc he per errore, o per altra c ausa l'eredità i creditori possono essere soddisfatti che con i beni dell'erede e non solo sui beni ereditati.
 

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