chloe

Nuovo Iscritto
Ciao, vi sottopongo il seguente quesito, ci sono due condomìni di vari appartamenti ciascuno, posti uno sopra l altro con in comune il tetto e le facciate come da regolamento condominiale e ad oggi amministrati ognuno da un proprio amministratore condominiale ed indipendenti tra loro, ognuno con proprio accesso e scale indipendenti. Ora l amministratore di uno dei condomini ha convocato assemblea di entrambi i condomini x la delibera in ordine alla costituzione di un supercondominio. I condomini Dell altro condominio non hanno partecipato e a tale assemblea è stato nominato un terzo amministratore sel supercondominio. Dall esame della delibera è risultato che i millesimi x la delibera son stati erroneamente calcolati e non raggiungevano i 500, pertanto la delibera è da impugnare... Il problema è che noi condomini del condomino che non vi han partecipato non vogliamo costituire un supercondominio ma mantenere i due condomini separati indipendenti ognuno con il proprio amministratore..come fanno ad imporci un supercondominio? Necessitano di che maggioranza? Possiamo opporci? Grazie a tutti
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
Il concetto di super condominio e' molto semplice.

Per super condominio bisogna intendere le parti comuni di due o piu' condomini seperati ed indipendenti e puo' essere verticale o orizzontale.
La Corte di Cassazione ha stabilito in diverse pronunce i seguenti principi:
a) il super condominio e' obbligatorio.
b) il super condominio non necessita di un atto costitutivo ma e" in re ipsa".
c) e' obbligatoria la nomina di un amministratore del super condominio, puo' essere sia uno dei due amministratori come anche un estraneo.
d) non e' possibile l'amministrazione delle parti comuni ai condomìni mediante accordi tra gli amministratori oppure mediante delibere adottate separatamente tra le assemblee dei singoli condomìni.
e) il super-condominio deve avere un unico amministratore e un'unica assemblea alla quale debbono essere convocati tutti i condomini appartenenti a tutti i condomini.
nel caso specifico la nomina dell'amministratore del super condominio e' nulla in quanto non adottata con la meta' piu' uno dei millesimi.
Due o piu' condomini, oppure uno degli amministratori puo' nuovamente convocare l'assemblea per la nomina di un amministratore del super condominio.
Attenzione in mancanza di amministratore del super condominio anche un solo condomino puo' chiedere la nomina di un amministratore giudiziario.
Il vostro super condominio verticale e' gia' costituito perche' avete parti comuni ad entrambe i condomini (super condominio).
I singoli ammnistratori continuano ad amministrare le parti comuni dei singoli condomini ma non possono amministrare le parti comuni del super-condominio per le quali necessita la nomina di un amministratore ad hoc.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ciao, vi sottopongo il seguente quesito, ci sono due condomìni di vari appartamenti ciascuno, posti uno sopra l altro con in comune il tetto e le facciate ....
Quello che mi chiedo, come è possibile che due distinti immobili indipendenti con in comune tetto e facciate, siano disposti uno sopra l'altro .... sinceramente mi piacerebbe vedere una foto :-o:-o:-o
 

chloe

Nuovo Iscritto
Intendevo due condomini indipendenti quanto a scale impianti uno sopra l altro in unico palazzo (il primo composto da piano terra e primo, l altro da secondo e terzo piano)!!!!!!!!!!
 

chloe

Nuovo Iscritto
Chiedo a Renato di toro, ma se si riconvocano i due condomini e mai si ottiene la maggioranza (500+1) x costituire supercondominio e nominare il suo amministratore xche i condomini non vogliono come si fa?!?!?si continua separati?!?!,
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Intendevo due condomini indipendenti quanto a scale impianti uno sopra l altro in unico palazzo (il primo composto da piano terra e primo, l altro da secondo e terzo piano)!!!!!!!!!!
Scusami, ma per me è un condominio unico, perchè non sono le scale e alcuni impianti a dire che sono due condominii, caso mai sarà un'utilizzazione separata (3°c. art 1123 cc), il resto è comune, ossia i muri maestri, il tetto, le fondamenta, il terreno, per cui ....
Un condominio per essere indipendente deve avere tutte le caratteristiche per esserlo, ma quando il terreno, e corpo fabbrica, intendo un solo corpo fabbrica come sembra sia, sono comuni è molto difficile che sia un supercondominio.

Taluni complessi residenziali, per caratteristiche strutturali e per peculiarità infra-strutturali, sono definibili e configurabili come super-condominii. Con questo termine dottrina e giurisprudenza[1] intendono indicare la situazione che si verifica nel caso di complesso edilizio distinto in diversi corpi di fabbrica che, pur essendo strutturalmente autonomi, sono dotati di strumenti destinati al servizio comune dei diversi corpi di fabbrica stessi (viali di transito, impianto di riscaldamento, zone a verde, guardiola del portiere, illuminazione, distribuzione acqua…etc..).
http://www.diritto.it/materiali/condominio/marcellino.html#
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
IL super condominio non necessita di costituzione.
Lassemblea nomina l'amministratore del super-condominio.
Qualora l'assemblea non dovesse nominare l'amministratore del super -condominio anche un solo condomino puo' chiedere la nomina di un amministratore giudiziario.
I condomini sono sempre separati, le parti comuni debbono essere amministrate da un unico amministratore eletto dalla assemblea generale dei condomini. - Amministratore del super condominio.
 

chloe

Nuovo Iscritto
a chi deve chiedere il gruppo di condomini in minoranza per avere l'amministratore giudiziario? al giudice? e nel caso in cui mai nessun condomino dovesse fare tale domanda, le parti comuni ai due condomini (in questo caso tetto e facciate) continueranno ad essere amministrate da chi?? grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... le parti comuni ai due condomini (in questo caso tetto e facciate) continueranno ad essere amministrate da chi?? grazie
Quanto affermi avvalla la mia tesi, è un condominio unico!!!
Per cui ci deve essere un solo amministratore, nominato a norma dall'assemblea regolarmente convocata a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
anche un solo condomino puo' chiedere l'amministrazione al giudice per le parti comuni.
in mancanza di amministratore per ler parti comuni e' importante almeno che le decisioni riguardanti le parti comuni siano adottate dalla assemblea dei condomini di entrambei i condomini.
 

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