roby777

Membro Junior
Ho da sottoporre questo problema:
Sono erede legittimo di una persona deceduta che aveva ricevuto la nomina di Amministratore di Sostegno.
Dal rendiconto di chiusura ho saputo che la badante aveva intentato causa contro l'ADS e il defunto (?) e che il procedimento era stato sospeso all'udienza di conciliazione proprio a causa del decesso e che ciò comportava una nuova notifica agli eredi (quindi anche a me pensavo).
Invece non ho mai ricevuto alcuna notifica della causa e mi domando cosa devo fare visto che l'udienza è fra un paio di mesi.

Devo costituirmi tramite un avvocato (ma non mi è stato notificata la causa) o posso fare a meno perchè risponderà l'ADS del proprio operato ?

Corro rischio di vedermi recapitare successivamente un decreto ingiuntivo, o pignoramento, per quota di mia spettanza ?

Un saluto a tutti.
 

erwan

Membro Assiduo
Sono erede legittimo di una persona deceduta che aveva ricevuto la nomina di Amministratore di Sostegno.
più chiaramente: al defunto è stato nominato un Amministratore, giusto?
è quest'ultimo che "riceve la nomina"...

in ogni caso finché non ti viene notificato nulla non puoi essere destinatario di alcun provvedimento: ciò non toglie che sarebbe meglio interessarsi della vicenda per tempo, consultandosi con l'AdS e con un legale...
 

roby777

Membro Junior
si, verrebbe da pensare così ma non sono convinto.
leggevo che la notifica può essere fatta a tutti gli eredi congiuntamente inviandola all'ultimo indirizzo del defunto.

già, l'avvocato .. a trovarne uno che sa risponderti e senza girarci intorno troppo ...
 

angeloxxx

Nuovo Iscritto
Buon giorno Roby,
Alla prossima udienza, il Mediatore, rilevato che l'istante (la badante nella fattispecie) non ha espletato l'incombenza (la notifica del verbale della precedenza udienza a tutti gli eredi, al fine di permettere loro di costituirsi nella causa civile o di lavoro), dichiarerà la nullità del processo di mediazione.

Insomma, se non ricevi nessuna notifica, viene leso il tuo diritto di difesa, tutelato ex art. 24 Costituzione.

Domanda: come fai ad essere a conoscenza della pendenza del processo di mediazione e che esso sia stato sospeso causa decesso di Tuo padre?


Avv. Angelo Greco
 

roby777

Membro Junior
Risposta:
Come ho scritto risulta nele rendiconto di chiusura del ADS.
Poi mi sono recato in cancelleria per informarmi e ho chiesto e ho saputo alcune cose. Ma non mi è stato notificato nulla.Poi ho verificato che altri coeredi si sono costituiti.Alllora mi sono informato e ho appreso che la notifica può esssere fatta all'ultimo indirizzo del defunto.

Che utilità avrebbe l'avvocato della badante a non assicurarsi che la notifica avvenga a tutti i coeredi ?

Scusa però non ho capito se con il termine mediatore forse intendi il Giudice ?
 

angeloxxx

Nuovo Iscritto
Ora si che è più chiara la Tua fattispecie.

Parlo di Mediatore in quanto Tu hai scritto testualmente "....il procedimento era stato sospeso all'udienza di conciliazione proprio a causa del decesso.....".

L'avvocato della badante non ha nessun interesse ad accertarsi che tutti gli eredi abbiano affettivamente ricevuto la notifica della domanda di mediazione (oggi obbligatorio prima di intentare una causa civile).

Semmai sono gli eredi che devono attivarsi per comparire innanzi al Mediatore che tenterà la conciliazione. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’art. 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo (Tribunale TERMINI IMERESE 09/05/2012).

Insomma, l'assenza ingiustificata di una parte al processo di mediazione comporta la condanna al pagamento di una tassa (il contributo unificato, appunto).
 

roby777

Membro Junior
non sono d'accordo con quanto scritto.

non facciamo confusione fra udienza di conciliazione e conciliazione presso la DPL (o sindacato).

La conciliazione non esperita presso la DPL (o sindacato) può essere esperita anche in udienza di conciliazione (che sarebbe la prima utile in tal caso quella che ci sarà fra 2 mesi).

Spetta all'attore convocare la controparte per esperire il tentativo di conciliazione presso la DPL (o sindacato) .

Infine nelle cause per credito di lavoro non cè contributo unificato.

Inoltre ho appreso che alcuni coeredi hanno conciliato con la badante e di questa conciliazione a me ed altri non è stato comunicato non è stata comunicato invito a partecipare.
 

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