Stavo per darti ragione, ma la disputa si fà divertente.
Art. 1118: di inderogabile c'è solo il secondo comma, che recita: il condòmino non può, rinunziando al diritto sulel cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione
Ma su questo hanno convenuto tutti fin dal principio. Quindi non capisco la citazione. Se devo leggere anche il primo comma, questo dice che il diritto sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene: qui se la sua villetta fosse ancora da costruire, concluderei che il valore sarà potenziale, ma oggi è nullo (meno il valore del terreno).
l'Art. 1123 al secondo comma parla di uso che ciascuno può farne....
Ovvio che in questi termini è opportuno e necessario stabilire a priori le condizioni: ma visto che non è stato fatto, occorre stabilire se l'uso che ne può trarre il titolare del PdC una villetta che non c'è, sia sostanziale o futuro.
La domanda resta....
Art. 1118: di inderogabile c'è solo il secondo comma, che recita: il condòmino non può, rinunziando al diritto sulel cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione
Ma su questo hanno convenuto tutti fin dal principio. Quindi non capisco la citazione. Se devo leggere anche il primo comma, questo dice che il diritto sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene: qui se la sua villetta fosse ancora da costruire, concluderei che il valore sarà potenziale, ma oggi è nullo (meno il valore del terreno).
l'Art. 1123 al secondo comma parla di uso che ciascuno può farne....
Ovvio che in questi termini è opportuno e necessario stabilire a priori le condizioni: ma visto che non è stato fatto, occorre stabilire se l'uso che ne può trarre il titolare del PdC una villetta che non c'è, sia sostanziale o futuro.
La domanda resta....